Rapporti di lavoro

Durc semplificato nelle procedure concorsuali: no all’insinuazione degli obblighi contributivi

di Antonio Carlo Scacco

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio o amministrazione straordinaria, per la sussistenza della regolarità contributiva dell'impresa non è più necessaria la insinuazione degli obblighi contributivi nei confronti di Inps, Inail, Casse edili: è l'effetto delle modifiche apportate dal decreto ministeriale 23 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 ottobre, al precedente decreto ministeriale 30 gennaio dello scorso anno in tema di semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc).

Nei primi due casi (fallimento con esercizio provvisorio in base all’articolo 104 della legge fallimentare, il quale prevede la continuazione temporanea dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami aziendali, e articolo 206 riferito alla liquidazione coatta amministrativa) in precedenza la regolarità veniva attestata a condizione che gli obblighi contributivi verso Inps, Inail e Casse edili, scaduti prima della data di autorizzazione, fossero insinuati nella procedura alla data della richiesta del Durc. Nel terzo caso (amministrazione straordinaria) l'impresa si considerava regolare a condizione che l'insinuazione avesse riguardato i medesimi obblighi scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della procedura.

Come ricorda lo stesso ministero del Lavoro nella circolare 19 giugno 2015, la disposizione in commento rappresentava una deroga rispetto al principio generale stabilito dall'articolo 3 del medesimo decreto, secondo il quale la verifica di regolarità si effettua avuto riguardo ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. La specialità si spiegava, come è facile intuire, sulla scorta delle problematiche del tutto peculiari sollevate nell'ambito delle procedure concorsuali.

Le difficoltà nel garantire il costante aggiornamento delle informazioni anagrafiche dell'impresa, la corretta rilevazione delle esposizioni debitorie riconducibili al periodo ricompreso in ciascuna procedura concorsuale, nonché la tempestiva comunicazione dei crediti e delle insinuazioni, hanno tuttavia indotto il ministero del Lavoro a intervenire nel senso indicato, eliminando il rispetto della condizione della insinuazione dei debiti contributivi richiamati ai fini della verifica di regolarità.

Naturalmente, come ribadito anche dall'Inps nella circolare 126/2015, rimane fermo che l'esito positivo della verifica resta subordinato al controllo del regolare adempimento degli obblighi contributivi aventi scadenza legale successiva, osservando, in tal caso, le regole generali indicate nell’articolo 3 del decreto ministeriale.

Ulteriore modifica apportata dal decreto ministeriale in commento riguarda la estensione del numero delle imprese soggette a verifica in tempo reale della regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili: alle imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, si aggiungono, ai soli fini Durc, le imprese che applicano il Ccnl sottoscritto dalle organizzazioni delle Casse edili comparativamente più rappresentative per ciascuna parte.

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