Rapporti di lavoro

Il nuovo distacco potrebbe includere la trasferta

di Luigi D'Ambrosio e Michela Magnani

Con il decreto legislativo 136/2016 è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva comunitaria 2014/67/Ue emanata allo scopo di migliorare e uniformare i principi di parità di trattamento, contenuti nella direttiva 96/71, tra i lavoratori distaccati in un territorio diverso da quello in cui lavorano abitualmente e i lavoratori ivi occupati.

Per raggiungere tale finalità, il provvedimento, nell'ipotesi di prestazioni di servizi transnazionali, introduce obblighi e adempimenti a carico dei datori di lavoro dell'Unione europea e/o di Paesi extra-comunitari che inviano lavoratori in Italia, mentre nei confronti dell'impresa destinataria dei servizi prevede l'applicazione della responsabilità solidale (articoli 1676 del codice civile e 29 comma 2 del Dlgs 276/2003).

E' opportuno individuare le fattispecie contrattuali alle quali, in base alla coordinata lettura delle norme, si applica il provvedimento. A tale proposito l'articolo 1, commi 1 e 5 del Dlgs 136/2016 prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino alle imprese stabilite nell'Unione europea ovvero, seppur con alcune limitazioni, in uno Stato extra-Ue, che “distaccano uno o più lavoratori […] in favore di un'altra impresa appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario […]” nell'ambito della prestazione di servizi. L'articolo 2, comma 1, lettera d), stabilisce invece che, lavoratore distaccato è colui il quale, essendo abitualmente occupato in un altro Stato, svolge la propria attività in Italia per un periodo di tempo determinato.

Dalla semplice lettura degli articoli 1 e 2 sembrerebbe emergere che la nozione di “distacco” a cui fa riferimento il Dlgs sia più ampia rispetto a quella enunciata nell'articolo 30 del Dlgs 276/2003. Quest'ultimo definisce infatti il distacco come lo schema di invio mediante il quale un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Sulla base della normativa interna, quindi, durante il periodo di distacco il dipendente opererà inserendosi nella struttura gerarchica della distaccataria e sulla base delle indicazioni fornite da quest'ultima.

Diversa sembra invece essere l'accezione di “distacco” a livello comunitario. L'articolo 1 della Direttiva 96/71 (di cui la direttiva 2014/67 rappresenta l'evoluzione in quanto finalizzata a migliorare e uniformarne l'applicazione a livello comunitario) prevede infatti che la stessa riguardi, tra l'altro, imprese che “distacchino un lavoratore per conto proprio e sotto la loro direzione, nel territorio di uno Stato membro”.

Pertanto, il distacco regolamentato dal Dlgs 136/2016 che recepisce i principi contenuti nella direttiva comunitaria, dovrebbe ricomprendere ogni ipotesi in cui, nell'ambito della prestazione transnazionale di servizi, i lavoratori vengano inviati in Italia presso “un'altra unità produttiva” o un “altro destinatario” a svolgere il proprio lavoro. E' bene infatti sottolineare che il lavoratore impiegato per la prestazione di un servizio non è “messo a disposizione” della società che riceve il servizio (e quindi non è distaccato presso quest'ultima in base al Dlgs 276/2003), in quanto lo stesso continua a lavorare a beneficio e sotto la direzione della società (estera) datrice di lavoro. Quindi, pur nell'attesa delle necessarie conferme da parte delle strutture preposte al controllo, sembra lecito ritenere che, quanto contenuto nel Dlgs 136/2016 possa riguardare anche la trasferta, così come regolamentata dal nostro ordinamento, ogniqualvolta la stessa sia motivata da un contratto di appalto.

In conclusione, poiché la finalità delle direttive sembra essere quella di regolamentare e omogeneizzare il trattamento dei lavoratori che svolgono prestazioni di servizi all'interno della Ue, fatte salve le esclusioni espressamente previste dall'articolo 4, comma 2 del Dlgs 136/2016, potrebbero essere tenuti agli obblighi e agli adempimenti dallo stesso previsti e cioè, in breve:

- all'obbligo di assicurare ai lavoratori assegnati in Italia condizioni economico-normative analoghe a quelle riconosciute ai lavoratori assunti alle dipendenze di società italiane (articolo 4);
- all'obbligo di comunicazione al ministero del Lavoro di tutte le informazioni relative al personale inviato in Italia (articolo 10) non solo le aziende distaccatarie straniere che mettono temporaneamente a disposizione di un'azienda italiana i propri lavoratori, ma anche quelle che inviano in Italia lavoratori per la prestazione di servizi e che quindi, in applicazione della prassi e della normativa interna, sarebbero sostanzialmente in trasferta.

Sul punto, tuttavia, si aspettano i necessari chiarimenti amministrativi, in quanto l'estensione alla trasferta “genuina” delle tutele e degli obblighi previsti dal Dlgs 136/2016 potrebbero essere “sovrabbondanti” rispetto alle finalità proprie della direttiva.

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