Rapporti di lavoro

Società di soli soci lavoratori, le regole sulla rappresentanza per la sicurezza

di Antonio Carlo Scacco

Nelle aziende nelle quali operino esclusivamente soci lavoratori, le funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), ove non si proceda (o non sia possibile procedere) alla sua elezione in base all'articolo 47 del Dlgs 81/2008, debbono essere esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst) o da quello per la sicurezza di sito produttivo: è la risposta contenuta nell'interpello 16/2016 diffuso il 25 scorso. La domanda, avanzata dalla Regione Marche, verteva sulla corretta interpretazione dell’Accordo nazionale applicativo del Dlgs. 81/2008, sottoscritto il 13 settembre 2011 tra sindacati confederali, da una parte, e Cna (Confederazione Nazionale dell'Artigianato), Confartigianato imprese, Casartigiani e Claai dall'altra, laddove le parti hanno concordato di demandare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst) i compiti del Rls, in quanto ritenuta forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano, nonché considerare contestualmente privi di capacità elettorale, passiva ed attiva, ai fini della elezione del Rls i soci di società, gli associati in partecipazione ed i collaboratori familiari. Da qui la richiesta al Ministero di precisare se la presenza del rappresentante territoriale per la sicurezza sia necessaria, stante il divieto di eleggibilità stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche nelle società all'interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori. Come anticipato il dicastero del lavoro risponde positivamente al quesito della Regione Marche, ricordando che l'articolo 2, comma 1, lettera a), del menzionato Dlgs 81/2008 equipara al lavoratore il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso. Inoltre lo stesso articolo 47 recita espressamente che in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, senza eccezioni di sorta. Più precisamente nelle aziende con meno di 16 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, ovvero è individuato in ambito territoriale o nel comparto produttivo per più aziende; nelle altre aziende il Rls è invece eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, ovvero, in assenza di queste ultime, eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

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