L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Rientro dei cervelli e agevolazioni fiscali

di Andrea Costa

La domanda

Un lavoratore italiano che ha lavorato all’estero in un paese della Ue negli ultimi 3 anni rientra in Italia il 14 marzo 2016 e vi trasferisce la residenza il 31 marzo 2016, in possesso di un titolo di laurea, può accedere ai benefici di cui all'art. 16 Dlgs 147/2015 ? Seppure la norma faccia riferimento ai 5 anni precedenti di non residenza in Italia il decreto ministeriale di maggio 2016, pare comprendere al comma 2 anche coloro che hanno svolto attività lavorativa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi, rivolgendosi ai cittadini Europei. La differenza tra il comma 1 e 2 del decreto ministeriale è riconducibile solo al possesso o meno di una laurea e al fatto di aver lavorato all'estero - ovunque quindi 5 anni - o nella UE quindi 2 anni.

Con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 il legislatore ha introdotto un nuovo regime fiscale diretto ai c.d. “impatriati” finalizzato ad attrarre personale che abbia maturato esperienze all’estero. Rispetto alla normativa precedente, destinata esclusivamente al “rientro dei cervelli”, l’ambito di applicazione della nuova disposizione è più ampio, sebbene meno generoso. L’art. 16 della nuova disciplina prevede, per un periodo massimo di 5 anni, la concorrenza alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia per quei lavoratori che: - non siano stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il trasferimento e si impegni a permanere in Italia per almeno 2 anni; - l’attività lavorativa venga svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa; - l’attività lavorativa venga prestata prevalentemente nel territorio italiano; - svolga funzioni direttive e/o siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108, e dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, così come stabilito dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 maggio 2016. Dunque è chiaro come la disposizione trovi applicazione anche per fattispecie in precedenza non agevolate, come per i lavoratori di cittadinanza extraUe e per i distacchi. Questa la regola di carattere generale. Per i cittadini comunitari rientranti nell’ambito di applicazione della Legge n. 238/2010, i c.d. rimpatriati, sono previste condizioni meno stringenti per fruire della medesima agevolazione. In particolare, i cittadini comunitari (dunque anche gli italiani) che abbiano risieduto in passato in Italia, sperimentando poi all’estero un periodo di studio o lavoro di almeno 2 anni possono beneficiare del regime sugli impatriati, ma nel rispetto di particolari requisiti, ovvero: 1. siano in possesso di un titolo di laurea, abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più; 2. abbiano svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream. Sintetizzati così i principi della nuova disciplina, si può concludere che il lavoratore italiano in possesso di un titolo di laurea che abbia svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi e che sia rientrato in Italia nel corso del 2016 ritrasferendovi la residenza, può accedere ai benefici di cui all'art. 16 D.lgs. n. 147/2015con riferimento ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia.

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