Rapporti di lavoro

Procedure più snelle per l’ingresso e il soggiorno dei lavoratori stagionali

di Andrea Costa

Con il decreto legislativo 203/2016 del 29 ottobre 2016, si è data attuazione alla direttiva 2014/36/Ue sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

Si tratta di lavoratori prevalentemente low skilled chiamati a svolgere - a tempo determinato - lavori stagionali nel settore dell'agricoltura e del turismo, e per i quali è necessario il riconoscimento di uno status giuridico certo in grado di proteggerli dallo sfruttamento.

Mediante lo strumento della direttiva il legislatore comunitario ha inteso prevedere una procedura speciale in grado di incentivare la “migrazione circolare”, dunque finalizzata a impedire che la migrazione diventi permanente.

In particolare viene individuato come lavoratore stagionale lo straniero che conservi la propria residenza principale in un Paese terzo e che soggiorni legalmente e temporaneamente nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un'attività soggetta al ritmo delle stagioni, sulla base di uno o più contratti a tempo determinato conclusi direttamente tra tale cittadino e il datore di lavoro stabilito in tale Stato membro; per attività soggetta al ritmo delle stagioni si deve intendere un'attività legata a un certo periodo dell'anno da un evento ricorrente o una sequenza ricorrente di eventi connessi a condizioni stagionali che richiedono quantità di forza lavoro notevolmente superiori a quelle necessarie per le attività abituali.

Tali lavoratori devono godere di pari trattamento relativamente alle condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché per le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, fissate dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o dai contratti collettivi di applicazione generale nello Stato membro in cui sono stati ammessi.

Le indicazioni della direttiva sono state recepite dal decreto legislativo 203/2016, che ha provveduto a modificare il testo unico sull'immigrazione e il relativo regolamento di attuazione. Il rapporto da instaurare è di tipo subordinato e limitato ai settori agricolo e turistico/alberghiero.

È ora previsto che si possa richiedere un permesso di soggiorno per la durata massima di 9 mesi nell'arco di 12 e, qualora lo straniero sia venuto in Italia per almeno una volta nei 5 anni precedenti per prestare lavoro stagionale, il rilascio - qualora si tratti di impieghi ripetitivi - di un permesso pluriennale di durata massima triennale con indicazione del periodo di validità per ciascuno anno. Al termine della validità annuale il lavoratore deve però presentarsi all'ufficio di frontiera rigorosamente alla data prevista dal visto di ingresso, pena la revoca del permesso di soggiorno.

La procedura di immigrazione ha inizio con la presentazione della richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza. Entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della richiesta lo sportello unico deve rilasciare il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale; in assenza della comunicazione di diniego al datore di lavoro entro i 20 giorni la richiesta si intende accolta se:

-la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato almeno una volta dei 5 anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
-il lavoratore è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.

Il lavoratore stagionale già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale rispetto a chi non abbia mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

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