Rapporti di lavoro

Fondo di tesoreria: regole ad hoc in caso di trasferimento d’azienda

di Antonio Carlo Scacco

L'obbligo di versamento del Tfr al Fondo di tesoreria e la successiva liquidazione al lavoratore risponde a regole particolari in caso di trasferimento di azienda o fallimento della cedente: lo ricorda la Fondazione studi dei consulenti nel parere n. 10 diffuso il 14 scorso.

Più in particolare, in caso di passaggio del lavoratore presso un datore non soggetto al versamento al Fondo (per mancanza del requisito occupazionale), il principio generale (ribadito dall'Inps nella circolare 70/2007 e successivamente nel messaggio 21062/2009) prevede che il datore subentrante è tenuto ad effettuare il versamento solo limitatamente al personale transitato. Circa il pagamento del Tfr al lavoratore (anche a titolo di anticipazione) si ricorda che ove l'importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l'azienda è tenuta ad erogare nel mese sia superiore all'ammontare dei contributi complessivamente dovuti, il Fondo è tenuto a pagare l'intera quota a suo carico. Il cessionario o subentrante dovrà liquidare al lavoratore tutto il Tfr rivalutato, comprendente quello trasferitogli dalla cedente, quello da quest'ultima versato al Fondo di Tesoreria nonché quello relativo ai versamenti effettuati al medesimo Fondo.

Contestualmente il cessionario dovrà recuperare dalla Tesoreria gli importi erogati conguagliandoli con i contributi dovuti (tranne l'intervento del Fondo, come si è detto, in caso di incapienza che il datore è tenuto a comunicare immediatamente). Dal punto di vista del datore cedente, non essendo venuto meno il rapporto di lavoro, nulla vi sarà da conguagliare con i contributi dovuti, né, conseguentemente, alcuna dichiarazione dovrà essere inoltrata a seguito di eventuale incapienza. Ciò anche nel caso che la cedente sia successivamente fallita.

Naturalmente se il lavoratore è stato licenziato dalla cedente prima del trasferimento i relativi obblighi permangono a suo carico (ovvero a carico del curatore se l'azienda è fallita). A tale proposito, ricorda la Fondazione, l'Inps ha diffuso in passato le necessarie istruzioni operative per consentire la gestione ottimale delle criticità nel pagamento del Tfr ai lavoratori licenziati da aziende sottoposte a procedure concorsuali (v. msg 2837/2014), ravvisabili soprattutto nel comportamento di taluni curatori di rifiutarsi di compilare e sottoscrivere la eventuale dichiarazione di incapienza. In tale casi due sono le strade percorribili: qualora sia disposto l'esercizio dell'attività aziendale, il curatore è tenuto a svolgere tutte le attività del datore di lavoro, inclusa la presentazione della dichiarazione di incapienza ove necessaria. Viceversa nel caso in l'attività sia cessata ed i lavoratori licenziati, la sede Inps competente per azienda si attiverà con il curatore fallimentare, ove questi non ritenga di presentare la dichiarazione di incapienza, richiedendo tutti i dati necessari alla ricostruzione della posizione del lavoratore (ad es. elenco dei lavoratori con diritto al Tfr, eventuali pagamenti e anticipazioni, ecc.). Verificata la correttezza dei dati, la sede potrà procederà all'inserimento nella procedura di pagamento delle pratiche di Tfr dei lavoratori licenziati. E' opportuno tuttavia ricordare che, anche in tale ultima evenienza, dovrà essere acquisita la dichiarazione del lavoratore su apposito modello (FTES04/MV34) prima di procedere alla liquidazione di quanto dovuto.

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