Rapporti di lavoro

Aree di crisi industriale complessa, Cigs alle imprese con accordo o istanza dopo il 31 dicembre 2016

di Massimo Braghin

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato la Circolare n. 35 del 15 novembre 2016 ad integrazione della precedente circolare n. 30 del 14 ottobre 2016, in merito agli interventi di Cigs a favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

L'intervento ministeriale si è reso necessario a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs n. 185/2016, che ha modificato l'art. 44 del Dlgs 148/2015 sulla durata del trattamento di Cigs in cui al punto 3) veniva specificato che la stessa veniva concessa per dodici mesi, superando il limite temporale del 31 dicembre 2016, purché l'accordo fosse sottoscritto nell'anno 2016, con domanda ed inizio delle sospensioni o riduzioni di orario sempre nel 2016. Naturalmente questa nuova tempistica ha creato non poche difficoltà ad imprese e parti interessate (tra cui le regioni) nel rispettare i limiti temporali di sottoscrizione dell'accordo e di presentazione delle istanze.
Il ministero del Lavoro ha pertanto ritenuto necessario modificare la precedente circolare 30 del 14 ottobre 2016, specificando che in caso di sospensioni o riduzioni di orario iniziate nel 2016, il trattamento straordinario di integrazione salariale verrà concesso anche se l'accordo in sede ministeriale sia sottoscritto dopo il 31 dicembre 2016 e anche se l'istanza venga presentata oltre questa data.
D'altra parte e sempre per le medesime motivazioni, se ci si trova di fronte ad un caso di inizio delle sospensioni o riduzioni di orario nel 2016, il trattamento verrà concesso sino al limite massimo di dodici mesi, anche superando il limite temporale del 31 dicembre 2016, e fermo restando il limite di spesa complessivo e quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola regione.

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