L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Appalto e distacco illecito

di Alberto Bosco

La domanda

In quali sanzioni incorrono l’appaltante e l’appaltatore nel caso di appalto illecito e il distaccante ed il distaccatario nel caso di distacco illecito.

L’art. 18, co. 5-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dispone che nei casi di: a) appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, co. 1 (organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.); e b) distacco privo dei requisiti di cui all'art. 30, co. 1 (il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.); l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. Non solo: il rapporto di lavoro viene costituito in capo a colui che si è illegittimamente avvalso della prestazione del lavoratore.

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