L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Assicurazione di un minore nello spettacolo

di Braghin Massimo

La domanda

Buonasera, avrei necessità di sapere come poter assicurare un minore, (una volta ovviamente ottenuta l'autorizzazione dei genitori e della direzione territoriale di competenza), che non percepisce compenso, che lavora nello spettacolo. Si tratta di bambini che hanno dai 6 mesi ai 14 anni, e alcuni di loro sono "autistici". C'è un modo per poter tutelare la società che svolge queste proiezioni e a maggior ragione possa tutelare lo stesso minore?

La regolamentazione del lavoro dei minori (bambini che non hanno compiuto i 15 anni di età o che sono ancora soggetti all’obbligo scolastico e adolescenti di età compresa tra 15 e 18 anni, non più soggetti all’obbligo scolastico), è contenuta nella legge 17 ottobre 1967, n. 977, come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, in vigore dal 23 ottobre 1999, a sua volta modificato dal D.Lgs. 262/2000 che ne disciplina la tutela fisica l’aspetto previdenziale. Come previsto dall’ art. 1, c. 622/623/624 delle Legge 296/2006 l’età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non inferiore a 16 anni. Per quanto riguarda il settore dello spettacolo sono previste deroghe specifiche contenute nel D.P.R. 365/94, art. 2). In questo caso, previo assenso scritto del genitore o del tutore e purché non si tratti di lavoro pericoloso per la sua integrità fisica e biopsicologica e non si protragga oltre le ore 24 e sempreché il bambino o l’adolescente possa godere di un riposo di almeno 14 ore, la DTL può autorizzare i minori di età inferiore ai 15 anni e fino al compimento dei 18 a partecipare nella preparazione o rappresentazione di spettacoli o riprese cinematografiche. Va ricordato inoltre che minori di qualsiasi età, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali (art. 24, legge 977/67). Ovviamente l’autorizzazione della DTL vale per quello specifico spettacolo e per competenza territoriale nel definito ambito territoriale ove si esplica la propria competenza (si pensi ad esempio alle attività itineranti) e viene rilasciata nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 977/1967 e cioè visita medica di idoneità all’attività lavorativa (art. 8, comma 1); lavoro notturno (art. 17, comma 1): la prestazione del minore impiegato in attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario o nel settore dello spettacolo non può protrarsi oltre la mezzanotte (il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno quattordici ore consecutive), riposo settimanale (art. 22, comma 3).

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