Rapporti di lavoro

Cancellazione dei contributi per mobilità e disoccupazione speciale edile

di Josef Tschöll

L'Inps comunica ufficialmente con il messaggio n. 99 del 11 gennaio 2017 che dal 2017 è cessato l'obbligo di versare i contributi di finanziamento per l'indennità di mobilità e di disoccupazione speciale per l'edilizia.

Con l'obiettivo di razionalizzare gli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione, la legge n. 92/2012 è intervenuta, come è noto, in materia di sostegno al reddito in caso di disoccupazione, unificando nell'indennità di disoccupazione dell'Aspi (dal 1° maggio 2015 Naspi) i diversi trattamenti di sostegno al reddito, tra cui anche l'indennità di mobilità e quella speciale per la disoccupazione nell'edilizia, che sono definitivamente abolite dal 1° gennaio 2017 (articolo 2, comma 71, legge n. 92/2012).

Le modifiche in materia di contribuzione per la mobilità
Verranno meno, però, solamente l'indennità di mobilità e i contributi per il finanziamento, la lista di mobilità e gli incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ma non anche l'intero impianto normativo che disciplina la materia dei licenziamenti collettivi.
Il finanziamento delle prestazioni per la mobilità poggiava su due tipologie di contributo che sono interamente a carico del datore di lavoro. Il primo è pari allo 0,30% che viene calcolato sulla retribuzione imponibile (articolo 51 Tuir) dei lavoratori beneficiari (valgono gli stessi criteri della Cigs – sono esclusi per esempio gli apprendisti e i dirigenti), mentre il secondo è un contributo aggiuntivo determinato con riferimento all'importo spettante al lavoratore a titolo di indennità di mobilità e in dipendenza della procedura di mobilità. Il pagamento può avvenire in trenta rate oppure in unica soluzione. La normativa di riferimento è contenuta negli articoli 5, comma 4, e 16, comma 2, della legge n. 223/1991. Norme che sono però adesso, dopo la fine del periodo transitorio, abrogate (con decorrenza dal 1° gennaio 2017, così come previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 92/2012).
Con il messaggio n. 99/2017 l'Inps conferma la cessazione dell'obbligo di versare la contribuzione di finanziamento per l'indennità di mobilità (contribuzione ordinaria e contributo di ingresso nella mobilità). Per recepire le modifiche contributive sarà implementato anche il flusso Uniemens.
L'Inps fornisce anche alcuni chiarimenti per le situazioni dove è già stata avviata una procedura di mobilità. Le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo in base agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 e adottato i licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell'anticipazione, sia del contributo d'ingresso alla mobilità. Invece, qualora i licenziamenti dei lavoratori intervengano a far tempo dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non saranno più tenuti al pagamento del contributo d'ingresso, stante l'abrogazione delle relative disposizioni, dal 1° gennaio 2017 e comporta per le imprese il diritto al recupero integrale delle somme anticipate a tale titolo. Il recupero delle somme indebitamente versate potrà essere eseguito mediante il conguaglio con i contributi dovuti all'Inps, in analogia con quanto disposto dall'articolo 4, comma 10, della legge n. 223/1991. In particolare, i datori di lavoro potranno procedere alle operazioni di conguaglio fin dalla prima denuncia Uniemens utile (competenza gennaio 2017), utilizzando il noto codice “G800”, avente il significato di “Recupero ai sensi dell'art. 4, co. 10, legge n. 223/91”.
Adesso, al termine del periodo transitorio (e con decorrenza 1° gennaio 2017) il contributo di ingresso alla mobilità sarà sostituito dal contributo (cosiddetto “contributo di licenziamento”) introdotto dall'articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012. Il meccanismo di funzionamento del contributo di licenziamento è simile all'attuale contributo di ingresso, prevedendo una penalizzazione (moltiplicazione dell'importo x 3) in caso di mancato accordo (sindacale).

La cancellazione degli incentivi
La legge n. 223/1991 prevedeva due agevolazioni per i datori di lavoro. Era consentita l'assunzione di lavoratori in mobilità con un contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro era pari a quella prevista per gli apprendisti (10%). Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto veniva trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spettava per ulteriori 12 mesi. Se l'assunzione dalla mobilità era fin dall'inizio a tempo indeterminato la riduzione contributiva (aliquota per gli apprendisti) spettava, invece, per 18 mesi. Inoltre, al datore di lavoro che assumeva a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità era concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Dopo l'abrogazione della relativa disciplina verranno meno tali incentivi.
In ogni caso l'Inps conferma nel messaggio n. 99/2017 che gli incentivi continueranno a trovare applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione dell'incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data. Le procedure di elaborazione dei moduli telematici sono state adeguate dall'Inps in modo da inibire l'invio di istanze di riconoscimento del beneficio per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.

Disoccupazione speciale edile
In caso di cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, era concesso ai lavoratori impiegati e operai licenziati da imprese edili ed affini, anche artigiane, a norma dell'articolo 9 della legge n. 427/1975, un trattamento speciale di disoccupazione.
Oltre a quanto previsto dagli articoli 9 e 12, della legge n. 427/1975, l'indennità speciale nel settore edile era riconosciuta anche nei seguenti casi:
1)nelle aree nelle quali il Cipi accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a 18 mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il 70%, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto per un periodo non superiore a 18 mesi, elevabile a 27 nelle aree di cui al testo unico approvato con Dpr n. 218/1978 (articolo 11, comma 2, della legge n. 223/1991).
2) nel caso di attuazione di un programma di Cigs i lavoratori edili licenziati ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 223/1991, che abbiano un'anzianità aziendale di almeno 36 mesi, di cui almeno 24 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni, hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 223/1991 (articolo 3, comma 3, del dl n. 1994).
Come per la mobilità, anche l'indennità di disoccupazione speciale nell'edilizia cessa con decorrenza dal 1° gennaio 2017. Infatti, l'articolo 2, comma 71, della legge 92/2012, alle lettere c, f e g, dispone l'abrogazione, rispettivamente, dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 223/1991, dell'articolo 3, comma 3, del dl n. 299/1994 e degli articoli da 9 a 19 della legge n. 427/1975.
Nel messaggio n. 99/2017 l'Inps conferma la cessazione dell'obbligo di versare il contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l'edilizia, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile (articolo 15 della legge n. 427/1975).

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