Rapporti di lavoro

Fondo di solidarietà per gli addetti alla riscossione dei tributi erariali, le istruzioni dell’Inps

di Massimo Braghin

È stata pubblicata la Circolare n. 6 dell'11 gennaio 2017 con la quale l'Inps fornisce le indicazioni operative in materia di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali, che eroga prestazioni a sostegno del reddito, trattandosi di un settore non coperto dalla normativa in materia di cassa integrazione.

Le prestazioni erogate dal fondo sono legate alle causali di intervento della Cigs o della Cigo, oltre che interventi di riqualificazione professionale o di politiche attive di sostegno al reddito e all'occupazione. Nei soggetti beneficiari della prestazione vi rientrano anche gli apprendisti, ma solo i soggetti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Viene richiamato il decreto interministeriale n. 95439/2016, che elenca le prestazioni erogate dal Fondo, consistenti in:
- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale;
- erogazione di assegni ordinari in caso di riduzioni di orario di lavoro o sospensione temporanea dell'attività lavorativa;
- erogazione di assegni straordinari e versamento della relativa contribuzione, per il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, o anticipata, anche in forma rateale.

In questo caso, è necessario essere titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il datore di lavoro deve espletare le procedure sindacali, giungendo alla stipulazione di un accordo aziendale. Il lavoratore che percepisca una pensione di invalidità non ha diritto anche alla percezione dell'assegno straordinario quando la richiesta è finalizzata al pensionamento anticipato.

La domanda viene presentata dall'azienda esodante, che deve possedere il codice di autorizzazione 4Q alla sede Inps competente, che apre la fase istruttoria, di verifica del possesso dei requisiti delle parti e, successivamente, determina l'importo dell'assegno straordinario. L'assegno viene liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro ed è erogato per 13 mensilità. È ammessa altresì l'erogazione in un'unica soluzione e la contribuzione non è dovuta.
La tassazione dell'assegno straordinario è ordinaria.

Il datore di lavoro versa al Fondo di solidarietà il contributo di finanziamento per i periodi compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età o anzianità contributiva necessari al conseguimento della pensione. Si prende come riferimento la normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento: per il 2016, l'aliquota è pari al 33%. Si tiene conto del massimale annuo, pari ad 100.324,00 euro.

Tale assegno è incompatibile con eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività lavorativa presso imprese in concorrenza col datore di lavoro esodante.
Per il finanziamento delle prestazioni consistenti in assegni ordinari, programmi formativi di riconversione o riqualificazione, è dovuto un contributo ordinario mensile al Fondo dello 0,30% (0,20% a carico del datore di lavoro e 0,10% a carico del lavoratore) della base imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, è dovuto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, dell'1,50% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono delle prestazioni. Infine, per l'assegno straordinario è dovuto un contributo straordinario (codice M324), a carico del datore di lavoro, per i soli lavoratori interessati dalla procedura di esodo, in misura pari al fabbisogno di copertura degli assegni e della contribuzione.

Con decorrenza febbraio 2017, ai fini Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nell'aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

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