Rapporti di lavoro

Zone colpite dal sisma, sospese le sanzioni per le comunicazioni ritardate di assunzioni e cessazioni

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza


La legge n. 229 del 15 dicembre scorso, che ha convertito in legge il decreto legge n. 189/229, congela tutti i termini amministrativi, quelli relativi a obblighi da parte dei datori di lavoro e quelli processuali, comunque riguardanti i rapporti di lavoro intercorsi od in essere nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto, elencate nell'allegato al decreto legge, e del 26 ottobre 2016, elencate nell'allegato alla legge n. 189 di conversione.
Il ministero del Lavoro con la lettera circolare prot. n. 23819 del 21 dicembre scorso, riepilogando il testo normativo, detta alcune istruzioni operative che possono trovare ampia applicazione.
La decorrenza delle sospensioni si applica, rispettivamente, dal 24 agosto 2016 e dal 26 ottobre 2016 a seconda che i territori interessati ricadano nel primo ovvero nel secondo fenomeno sismico.
In tale complessivo periodo si inserisce quello compreso dalle predette date al 31 dicembre 2016, in relazione al quale non trovano applicazione le eventuali sanzioni amministrative per le ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro non effettuate entro quest'ultima data. Tuttavia, si precisa che per le regolarizzazioni avvenute dopo tale data e prima dell'accesso ispettivo viene applicata soltanto la sanzione formale per la ritardata comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.
Fino al 30 settembre 2017 sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi e premi dovuti all'Inps e all'Inail, che dovranno essere versati entro il successivo 30 ottobre 2017 anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate, senza alcuna maggiorazione.
La sospensione in questione trova applicazione anche in merito ai termini per la contestazione/notificazione dei verbali unici di accertamento, degli illeciti amministrativi, per il pagamento in misura ridotta, la diffida ad adempiere, per gli scritti difensivi e per i ricorsi amministrativi avversi le ordinanze ingiunzioni e gli accertamenti ispettivi di cui agli articoli 16 e 17 del dlgs n. 124/2004 e s.m.i.. La stessa ordinanza ingiunzione è interessata alla sospensione, atteso che il relativo pagamento, stabilito per legge entro 30 giorni, viene anch'esso congelato fino al 31 maggio 2017, nonché la diffida accertativa per crediti patrimoniali.
Sul campo processuale, sono sospesi i termini anche per le opposizioni alle ordinanze ingiunzioni già pendenti, nonché i corrispondenti termini per il compimento di qualsiasi atto relativo ai medesimi procedimenti che chiunque debba svolgere presso gli uffici giudiziari ricadenti nei territori in questione.
Tale speciale deroga si estende anche alle udienze processuali civili, amministrative e quelle di competenze di ogni altra giurisdizione speciale le cui parti o il loro difensori, purché la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di cui ai citati allegati, con la precisazione che per i territori interessati al sisma del 26 ottobre tutti i termini di sospensione si riferiscono al periodo dal 26 ottobre 2016 al 31 luglio 2017. Resta ferma la facoltà, per i soggetti interessati, a rinunciare espressamente al rinvio.

La lettera circolare 23819/16 del ministero del Lavoro

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