Rapporti di lavoro

Prospetto disabili entro gennaio a fronte di assunzioni nel 2016

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Le modifiche introdotte dai decreti attuativi del Jobs act si riverberano sul prospetto informativo dei disabili che le aziende dovranno inviare al ministero del Lavoro entro il 31 gennaio. Le variazioni riguardano i datori di lavoro privati appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e quelle che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione.

Le novità sono determinate dall’abrogazione del comma 2, dell’articolo 3 della legge 68/1999 e dalla modifica apportata al comma 3 del medesimo articolo dal Dlgs 151/2015. Entrambi prevedevano l’insorgere dell’obbligo di assunzione solo dopo il verificarsi di una nuova assunzione.

Essendo venute meno le condizioni di miglior favore, ora – per tali soggetti - si pone il problema di identificare il momento in cui sorge l’obbligo di presentazione del prospetto informativo. In questo senso soccorre l’Anpal che, con la nota direttoriale, protocollo numero 41/454 del 23 gennaio 2017, fa il punto sulla situazione.

Secondo le indicazioni dell’Agenzia, con riferimento a entrambe le tipologie di datori di lavoro interessate, l’obbligo di trasmettere il prospetto entro la fine di questo mese sorge solo se entro il 31 dicembre 2016 è stata effettuata una nuova assunzione che aumenta il numero dei dipendenti già in forza.

Contrariamente, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, sempre entro la fine dello scorso anno, non abbia proceduto ad assumere alcun nuovo lavoratore, non è tenuto alla presentazione del prospetto informativo. La logica seguita per identificare l’obbligo si basa sulla attuale ratio della legge 68/1999 secondo cui il prospetto non va trasmesso se, rispetto al 31 dicembre dell’anno prima, non si registrano cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Inoltre, nella nota si fa presente che si deve considerare implicitamente abrogata anche la disposizione contenuta nel decreto attuativo della legge 68/1999. La norma riguardava i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti. Questi ultimi, qualora obbligati - per effetto di un’assunzione aggiuntiva - a inserire un disabile, potevano fruire di una sospensione di 12 mesi. Tali aziende sono tenute a presentare la richiesta di assunzione, non più entro i 12 mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016, ma entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2017.

Per gli altri datori di lavoro (partiti, associazioni) che hanno effettuato una nuova assunzione aggiuntiva entro il 31 dicembre 2016, continua ad applicarsi la regola che prevede la presentazione della richiesta di avviamento entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo.

La nota direttoriale Anpal 41/454

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