di Andrea Costa

La domanda

Buon giorno, in riferimento all'oggetto indicato è possibile avere un chiarimento circa l'erogazione da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti di somme di 258,00 euro come erogazione liberale, erogata una sola volta l'anno, se è soggetta a contribuzione previdenziale e fiscale , e quindi totalmente tassata? Poichè a noi non risultava tale assoggettamento ma veniva solo inserita come importo di gratifica senza tassazione.

L’art. 2, co. 6, del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 126 ha abrogato, a decorrere dal 29 maggio 2008 la lettera b) del secondo comma dell’art. 51 del TUIR, ai sensi del quale “b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000 (258,23 euro), nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172”. Ne consegue che l’erogazione di tali somme è ora interamente assoggettato a tasse e contributi, ancorché inferiori a 258,23 euro. La normativa attualmente in vigore consente l’esenzione da tasse e contributi del c.d. “pacco natalizio” ma in questo caso non sono incluse le erogazioni in denaro ed occorre riscontrare con attenzione il valore dei relativi beni e servizi. In particolare il co. 3 dell’art. 51 del TUIR stabilisce che “Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.

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