Erogazioni liberali
L’art. 2, co. 6, del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 126 ha abrogato, a decorrere dal 29 maggio 2008 la lettera b) del secondo comma dell’art. 51 del TUIR, ai sensi del quale “b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000 (258,23 euro), nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172”. Ne consegue che l’erogazione di tali somme è ora interamente assoggettato a tasse e contributi, ancorché inferiori a 258,23 euro. La normativa attualmente in vigore consente l’esenzione da tasse e contributi del c.d. “pacco natalizio” ma in questo caso non sono incluse le erogazioni in denaro ed occorre riscontrare con attenzione il valore dei relativi beni e servizi. In particolare il co. 3 dell’art. 51 del TUIR stabilisce che “Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.