Rapporti di lavoro

Legali, carta-nullità per riequilibrare i rapporti di forza

di N.T.

L’ombrello della nullità contro le clausole vessatorie. Ad aprirlo saranno gli avvocati, cui il disegno di legge messo a punto dal ministero della Giustizia (il ministro Andrea Orlando lo aveva promesso all’ultimo congresso forense) affida uno strumento per cautelarsi rispetto alle prevaricazioni dei cosiddetti clienti “forti”, soprattutto banche e assicurazioni. Obiettivo riequilibrare un rapporto contrattuale che nasce come frutto esclusivo dei rapporti di forza sul piano economico.

La nullità, modellata su quanto previsto dal Codice del consumo (lasciando quindi vivere tutto l’accordo cliente-legale esterno alla clausola) che potrà essere rilevata d’ufficio dal giudice, interviene come strumento correttivo dell’assetto contrattuale squilibrato, determinato dalla predisposizione unilaterale di clausole vessatorie e in base alle quali il professionista deve percepire un compenso iniquo.

L’autorità giudiziaria non si limiterà però a bocciare il compenso iniquo, ma procederà anche a determinare anche quello più corretto, facendo riferimento all’applicazione dei parametri in vigore e alle caratteristiche specifiche della prestazione legale richiesta.

Centrale nel provvedimento è l’identificazione delle clausole che già si presumono come vessatorie. In particolare, le clausole che consistono:

• nella riserva a favore del committente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

• nell’attribuzione al committente della facoltà di recedere dal contratto senza congruo preavviso;

• nell’attribuzione al committente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

• nell’attribuzione al committente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve fornire a titolo esclusivamente gratuito;

• nell’anticipazione delle spese della controversia a carico dell’avvocato;

• nella pattuizione di clausole che impongano all’avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;

• nella pattuizione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

• nella pattuizione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del committente, prevede che al legale è riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;

• nella pattuizione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di un’altra precedentemente stipulata col medesimo committente, preveda che la nuova disciplina sui compensi si applichi, se inferiore a quella prevista nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti e/o fatturati.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©