Contrattazione

Cuoio e pelli, nuovo Ccnl con estensione

di Cristian Callegaro

Attraverso l'ipotesi di accordo 23 dicembre 2016 le Organizzazioni di categoria (AIMPES, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL) hanno rinnovato il Ccnl per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei scaduto il 31 marzo 2016. Contemporaneamente, è stato esteso il campo di applicazione del contratto ai dipendenti delle aziende addette alla produzione di ombrelli e ombrelloni. Il nuovo contratto decorre dal 1° aprile 2016 e avrà scadenza il 31 marzo 2019.

Tra le varie novità, è prevista la possibilità, nelle aziende con almeno 50 dipendenti, di richiedere l'anticipazione del trattamento di fine rapporto per due volte in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, agli articoli 82 (t.f.r. per gli operai), 90 (t.f.r. per gli intermedi) e 99 (t.f.r. per gli impiegati) è stata aggiunta la previsione secondo cui “Per il dipendente di aziende con un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato pari o superiore a 50 unità - calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente - sarà possibile richiedere ai sensi dell'articolo 2120 cod. civ. l'anticipazione della quota di t.f.r. per 2 volte in costanza di rapporto”. Si tratta, quindi, di una previsione di miglior favore per i dipendenti. Infatti, l'articolo 2120 del codice civile prevede che “l'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro”. Lo stesso articolo, all'ultimo comma, prevede anche che “condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali”. Il nuovo contratto collettivo dei settori pelli e cuoio, ombrelli e ombrelloni mette formalmente in pratica quest'ultima previsione “in meius”.
L'anticipazione del trattamento di fine rapporto può essere richiesta, a norma dell'articolo 2120 del codice civile, dal prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, per un importo non superiore al 70 per cento del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte ogni anno entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
Le richieste possono effettuate per le seguenti ragioni:
- eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
- congedi per maternità e formazione..

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