L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Incompatibilità volontariato e lavoro subordinato

di Callegaro Cristian

La domanda

Buonasera, le dipendenti insegnanti di scuola materna (c.c.n.l Scuole Materne Fism) assunte a tempo indeterminato, possono svolgere attività come volontarie nella stessa struttura al di fuori dell'orario contrattuale stabilito? A nostro avviso, come previsto dalla Legge n. 266 del 11/08/1991 all'articolo 2 comma 3 la qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. Al contrario, un delegato della Fism, sostiene che nelle scuola ciò sia possibile.

La legge 266/1991 (Legge-quadro sul volontariato), secondo l’articolo 1, stabilisce i principi cui attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato; disciplina, inoltre, i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali negli stessi rapporti. L’articolo 2 della legge 266/1991, al comma 3, stabilisce che “la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte”. In generale si ritiene, quindi, che, con riferimento alla medesima organizzazione, siano incompatibili la figura di volontario e quella di lavoratore dipendente. Tuttavia si evidenzia che la legge n. 266/1991 ha la finalità di stabilire dei principi, ai quali ci si dovrà attenere nel disciplinare i rapporti di volontariato. Per tale motivo si consiglia di verificare l’eventuale regolamentazione a livello territoriale o di organizzazione, che in ogni caso dovrà rispettare il principio sancito dalla legge quadro.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©