L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Escluso il tirocinio dopo il lavoro accessorio

di Callegaro Cristian

La domanda

Un’attività di ristorazione ha rilasciato negli ultimi mesi voucher per lavoro accessorio a un giovane di 18 anni. Lo stesso, è candidabile per l’attivazione di un tirocinio formativo (senza usufruire di garanzia giovani). Si chiede se l'aver lavorato con voucher sia una causa ostativa all'attivazione del tirocinio. L'attività si svolge nella regione Lombardia.

Le regole comuni in materia di tirocini sono state introdotte attraverso l’accordo 24 gennaio 2013 attraverso le “Linee-guida in materia di tirocini”. Fissata questa “cornice” normativa, sono poi le regioni a definire la relativa regolamentazione, anche sotto il profilo operativo.

Al riguardo, la Regione Lombardia ha approvato con DGR X/825 del 25 ottobre 2013 i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini. La disciplina comune –tra le varie tipologie di tiriconio – prevista all’allegato A) della Deliberazione suddetta prevede, al punto b) paragrafo 3.2, quanto segue: “il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio rientrante tra le tipologie a) e b) di cui al paragrafo 1. Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio con persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione”.

Attraverso un’interpretazione letterale si può supporre che tale divieto riguardi anche la possibilità di attivare un tirocinio con un soggetto che ha prestato attività di lavoro accessorio conlo stesso soggetto ospitante.

Si ricorda da ultimo che il punto 14) delle “Linee-guida in materia di tirocini” prevede che “a far data dalla entrata in vigore delle regolamentazioni regionali, ai sensi della legge n. 92/2012 e delle presenti linee-guida, nel corso delle verifiche a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle sue articolazioni territoriali, se il tirocinio non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in materia di Libro unico del lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. (omissis)”.

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