Rapporti di lavoro

Unità produttiva anche senza autonomia finanziaria

di Massimo Braghin

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha pubblicato la circolare 2/2017 con la quale chiarisce alcuni aspetti attinenti alle unità produttive in merito alla richiesta di ammortizzatori sociali, facendo riferimento alla circolare Inps 9/2017.

Già per effetto del Dlgs 148/2015, si era giunti a una consistente rivisitazione del sistema degli ammortizzatori sociali esistenti. In questo ambito, viene attribuito un ruolo particolarmente rilevante all'unità produttiva, che è utile per verificare il rispetto del requisito dell'anzianità di effettivo lavoro che deve possedere il lavoratore, per tenere monitorati i tempi di fruizione dell'ammortizzatore concesso e per definire l'entità del contributo addizionale.

L'unità produttiva deve essere caratterizzata da autonomia funzionale e indipendenza tecnica e nella stessa è necessario che si svolga, dall'inizio alla fine, il ciclo produttivo.
Il parere della Fondazione studi si riferisce, distintamente, a ognuna delle suddette caratteristiche. Nello specifico, quando si parla di autonomia funzionale, si fa riferimento a un'autonomia di tipo finanziario o tecnico-funzionale: l'unità deve quindi possedere un riparto di risorse disponibili che le garantiscano l'indipendenza e la totale autonomia circa le caratteristiche produttive da realizzare.

La differenza fondamentale, risiede, dunque, in due concetti che sono alternativi: infatti si parla o di autonomia finanziaria o di autonomia tecnico funzionale. È quindi anche configurabile uno scenario, assolutamente legittimo, di unità produttiva priva di autonomia finanziaria.

Quando si parla, invece, di autonomia di tipo produttivo, si fa riferimento al fatto che, nell'unità produttiva si deve realizzare l'attività di produzione (ma anche quella di vendita, qualora si tratti di imprese commerciali) di beni e servizi, e non semplicemente un'attività strumentale o preparatoria alla produzione o vendita stessa; ne deriva che l'unità produttiva, sotto questa accezione, deve essere un elemento organizzativo essa stessa, e non un elemento accessorio.

Se l'individuazione dell'unità produttiva è relativamente semplice in ambito di stabilimenti produttivi, di aziende di distribuzione, di punti vendita di commercio al dettaglio, in ambito edilizio il procedimento non è così automatico e immediato. Inoltre, si specifica che non possono essere considerati unità produttive i cantieri temporanei di lavori edili (era richiesta, infatti, per configurare un cantiere temporaneo come unità produttiva, una durata di almeno 6 mesi del contrato di appalto (messaggio Inps 7336/2015), poi ridotto a un mese dalla circolare Inps 139/2016). Lo stesso criterio si applica per l'individuazione dell'unità produttiva rispetto alle aziende di impiantistica industriale.

Un'ulteriore considerazione va fatta rispetto al lavoratore che svolga la prestazione di lavoro dipendente presso più unità produttive, nel qual caso occorrerà considerare quella in cui svolge l'attività in misura prevalente. In termini di personale, occorre altresì considerare che i lavoratori possono essere spostati da un'unità produttiva ad un'altra appartenenti alla medesima azienda, creando situazioni di bilanciamento/sbilanciamento in caso di unità soggette a Cigs, ovvero di perdita dell'ammortizzatore sociale in caso di unità con Cigs e unità senza Cigs.

Dal periodo di competenza marzo 2017, sarà obbligatorio valorizzare, nel flusso Uniemens l'elemento “unità produttiva”.

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