Rapporti di lavoro

Dall’Inps le indicazioni per applicare le retribuzioni convenzionali nel 2017

di Paola Sanna

A seguito del decreto ministeriale sottoscritto dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 dicembre 2016, con cui è stata definita l'entità delle retribuzioni convenzionali da utilizzare nel corso del 2017 per il calcolo di contributi ed imposte di lavoratori italiani impiegati in paesi stranieri, l’Inps con la circolare 28 del 7 febbraio 2017 ha fornito le istruzioni per una corretta determinazione della contribuzione dovuta, ricordando che, in base alla circolare 16/2015, sono esclusi dall'applicazione di questa disciplina gli Stati dell'Unione europea ossia:

• Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e dipartimenti d'oltremare (Guyana francese, isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille, isole di Reunion, isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del dipartimento della Guadalupa), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria e Croazia
• la Svizzera e i Paesi aderenti all'Accordo See - Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si applica la normativa comunitaria.

Nella circolare 28/2017, l'Istituto ribadisce che le nuove retribuzioni convenzionali devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per il 2017, a favore dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale.

I lavoratori interessati possono essere cittadini italiani ma anche cittadini degli altri Stati membri dell'Ue ovvero lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. Limitatamente alle assicurazioni non coperte da convenzione, le retribuzioni convenzionali sono applicabili anche nei confronti di lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale (si veda la circolare 87 del 15 marzo 1994).

Infine, viene confermato che per “retribuzione nazionale” si debba intendere il trattamento previsto per il lavoratore dal Ccnl, unitamente agli emolumenti riconosciuti in virtù di accordo tra le parti, con esclusione di eventuali indennità estero.

L'importo così definito deve poi essere ragguagliato a dodicesimi e, raffrontando il valore con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

I valori convenzionali - che sono allegati alla circolare in argomento - possono essere, ragguagliati a giornata nelle sole ipotesi di:
• assunzione,
• risoluzione del rapporto,
• trasferimento nel corso del mese;
in queste fattispecie, l'imponibile mensile è diviso per 26 giornate e moltiplicato per il numero dei giorni, (da lunedì a sabato), compresi nella frazione di mese interessata.
La regolarizzazione per il mese di gennaio 2017, laddove necessaria, dovrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©