Rapporti di lavoro

Servizi sostitutivi di mensa: ok dal Consiglio di Stato con alcune riserve

di Antonio Carlo Scacco

Reso noto lo scorso 3 febbraio il parere del Consiglio di Stato n. 287 sullo schema di decreto interministeriale concernente il regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, da adottare in attuazione del nuovo codice del contratti pubblici (art. 144, co. 5, del decreto legislativo 50/2016). Il regolamento si occupa di disciplinare il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo buoni pasto dopo la abrogazione del vecchio art. 285 del regolamento attuativo di cui al d.P.R. n. 207/2010 (con decorrenza 19 aprile 2016, senza la previsione di alcuna disciplina transitoria).

Le finalità del provvedimento (articolo 1 dello schema) richiamano la esigenza di assicurare da un lato l'efficienza funzionale ed operativa nonché la stabilità economica del mercato dei buoni pasto, dall'altro favorire la libera ed effettiva concorrenza nel settore per garantire un più efficiente servizio ai consumatori. Le caratteristiche del buono pasto sono contenute nell'articolo 4 dello schema il quale stabilisce che tali documenti devono consentire al lavoratore/titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono. I titolari sono i prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché i soggetti che hanno instaurato con il datore/committente un rapporto di collaborazione anche non subordinato. I buoni non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di dieci, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

Circa la previsione del superamento dell'attuale divieto di cumulo del buono pasto (sostanzialmente inapplicato) a favore del cumulo limitato ad un numero massimo di dieci, il parere si è espresso in via generale a favore del principio, anche in considerazione delle richieste provenienti dalle parti sociali, ed a fronte della esigenza di far corrispondere i costi effettivi del pasto al valore dei buoni. Il parere tuttavia si esprime a favore di una riduzione, sia pure lieve, del limite dei 10 buoni, al fine di evitare il rischio di un possibile snaturamento delle caratteristiche del buono pasto, per sua natura rappresentativo del servizio sostitutivo di mensa e non configurabile come una sorta di buono spesa universale surrogato del danaro contante (in quanto tale utilizzabile anche per scopi non alimentari).

D'altro canto, si legge nel parere, non cancellare totalmente il limite di cumulo consente di mantenere una misura dissuasiva di fenomeni distorsivi quali l'uso presso la grande distribuzione di buoni pasto di società emittenti e lavoratori diversi. Bene anche la scelta di non introdurre, per i titoli non elettronici, l'obbligo di indicazione sul buono del nominativo del titolare, anche per non appesantire gli oneri burocratici rispetto alla attuale disciplina (al momento l'indicazione del nome non è sempre presente sui buoni cartacei, spesso per motivazioni connesse alla tutela dei dati personali). La scelta, peraltro, non pregiudica le finalità di accertamento, assicurate comunque dall'obbligo di firma del lavoratore/titolare al momento dell'utilizzo.

Infine si suggerisce un adeguato monitoraggio sull'efficacia del nuovo regime del quale, stante il cennato vuoto normativo determinato fin dall'aprile dello scorso anno a seguito della entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, si auspica la entrata in vigore nei tempi più brevi possibili.

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