Rapporti di lavoro

Per il terremoto ritenute sospese in base al domicilio del lavoratore

di Barbara Massara

Le ritenute fiscali dei lavoratori residenti in un’area interessata dai terremoti del 2016 potranno essere sospese, indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto d’imposta.

È questo l’importante chiarimento contenuto nell’articolo 11 del decreto legge 8/2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio e in vigore dal 10 febbraio) che ha riscritto il comma 1 bis dell’articolo 48 del Dl 189/2016, il quale aveva introdotto, per la prima volta dal 18 dicembre 2016, la possibilità per il lavoratore di chiedere al proprio sostituto la sospensione delle ritenute fiscali (sospensione che era invece stata espressamente esclusa dal decreto ministeriale del 1° settembre 2016).

La sospensione
Le ritenute sospese, come previsto già dalla norma originaria, continuano a essere solo quelle di lavoro dipendente e assimilato (in base agli articoli 23 e 24 del decreto del presidente della Repubblica 600/1973) nonché quelle operate sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (articolo 29 del Dpr 600/1973), riferite a lavoratori residenti in uno dei Comuni degli allegati 1 e 2 del decreto legge 189/2016.

Il termine di sospensione è stato invece ampliato dal 30 settembre al 30 novembre 2017.

È rimasta inalterata la previsione del comma 1 ter dell’articolo 48 del Dl 189/2016, in base alla quale, per i lavoratori residenti nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la sospensione si applica limitatamente ai soggetti danneggiati in base all’articolo 1, comma 1 del medesimo decreto, cioè quelli che dichiarino all’amministrazione finanziaria territorialmente competente l’inagibilità del fabbricato o casa di abitazione, studio professionale o azienda.

Le incertezze interpretative
L’articolo 48, comma 1 bis, del decreto legge 189/2016 prima della recente revisione aveva generato forti dubbi in sede applicativa, in quanto condizionava la sospensione delle ritenute fiscali al requisito che il sostituto dovesse avere il proprio domicilio fiscale in uno dei comuni interessati dal terremoto.

Tale requisito aveva pertanto portato le aziende con sede legale al di fuori dei comuni interessati e sedi operative all’interno, a non riconoscere ai propri dipendenti, comunque residenti in quelle aree, la possibilità di avvalersi della sospensione.

E questa incertezza ha fatto si che la mensilità di gennaio 2017 sia pertanto trascorsa senza aver operato la sospensione, né poter comunque ottenere il rimborso di quanto già versato, che come sempre avviene si considera definitivamente acquisito dall’amministrazione finanziaria.

Sospensione da febbraio
Per fortuna, essendo stato il decreto varato a metà mese cioè prima della chiusura dell’elaborazione di febbraio, le aziende, previa presentazione delle richieste da parte dei lavoratori, potranno iniziare da questo mese ad applicare la sospensione.

È importante però che i sostituti ne diano immediata informazioni ai propri lavoratori, affinchè questi presentino tempestivamente le richieste, prima della chiusura dei payroll di febbraio.

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