Rapporti di lavoro

Videosorvegliare il lavoro domestico richiede il consenso

di Giampiero Falasca

Non serve l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro (e nemmeno il preventivo accordo sindacale) per installare una telecamera che controlla, indirettamente, l’attività della colf, in quanto il lavoro domestico ha caratteristiche di specialità tali da rendere inapplicabili le norme dello statuto dei lavoratori.

Tuttavia questa semplificazione procedurale non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di rispettare le norme previste, in generale, dal codice della privacy, e quindi resta l’obbligo di dare informativa preventiva e di acquisire il consenso del lavoratore al trattamento dei dati rilevati.

Con queste indicazioni, l’Ispettorato nazionale del lavoro (nota 1004 dell’8 febbraio) ha chiarito i limiti e le condizioni da rispettare qualora un datore di lavoro domestico voglia installare nel proprio appartamento un impianto di videosorveglianza che riprenda anche l’attività del dipendente in servizio nella stessa casa.

L’Ispettorato ricorda il carattere speciale del lavoro domestico, che emerge già dalla definizione della fattispecie, che la legge inquadra come attività lavorativa prestata esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro (articolo 1 della legge 339/1958).

Il collaboratore domestico svolge l’attività lavorativa nella casa abitata esclusivamente dal datore di lavoro e dalla sua famiglia e quindi il rapporto di lavoro domestico non si svolge all’interno di un’impresa organizzata e strutturata, ma nell’ambito di un nucleo familiare ristretto.

Queste caratteristiche consentono di derogare, con riferimento al lavoro domestico, alle norme previste in generale per gli altri rapporti subordinati, come confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 585/1987.

Per queste ragioni, osserva l’Ispettorato, il lavoro domestico è sottratto alla tutela dello statuto dei lavoratori (legge 300/1970) poiché il datore di lavoro è un soggetto privato non organizzato in forma di impresa.

Di conseguenza, non si applicano neanche le norme che condizionano l’installazione degli impianti di videosorveglianza (e di ogni altro strumento di controllo a distanza) al preventivo consenso dell’Ispettorato territoriale o del sindacato.

Tutto facile per il datore di lavoro domestico che vuole controllare il proprio appartamento nonostante all’interno si trovi la colf, quindi? Non proprio, ci sono altri vincoli e procedure che devono essere rispettate.

Come osserva la stessa nota dell’Ispettorato, infatti, l’esclusione del lavoro domestico dall’applicabilità dell’articolo 4 della legge 300/1970 non sottrae al rispetto dell’ordinaria disciplina sul trattamento dei dati personali, essendo confermata la tutela del diritto del lavoratore alla riservatezza, garantita dal Dlgs 196/2003 (il codice della privacy).

Sulla base di questa normativa, il trattamento dei dati personali di qualsiasi soggetto, compresi i lavoratori domestici, è possibile solo previa informazione preventiva degli interessati e acquisizione del consenso preventivo da parte degli stessi.

Pertanto, come in ogni altro rapporto di lavoro, pur in presenza di minori vincoli nella fase di installazione degli impianti, l’utilizzo e il trattamento dei dati acquisiti con tali apparecchi dovrà rispettare le procedure previste dal codice della privacy.

Questo significa, in concreto, che il datore di lavoro domestico, al momento dell'assunzione, dovrà rilasciare l'informativa preventiva ed ottenere il consenso del lavoratore al trattamento dei dati.

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