Rapporti di lavoro

Lavoro autonomo e minimi: il calcolo dell’imponibile della Cu

di Matteo Ferraris

Una formulazione delle istruzioni alla CU2017 ha ingenerato dubbi in relazione alla compilazione della CU2017 ”lavoro autonomo e provvigioni” con riferimento ai nuovi soggetti “minimi forfetari” di cui all'articolo 1 della L. 190/2014.

In particolare, le istruzioni chiariscono che “Relativamente ai compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai nuovi soggetti “minimi forfetari” di cui all'articolo 1 della L. 190/2014 deve essere riportato nel presente punto l'intero importo corrisposto”.

Poiché il testo si riferisce all'importo pagato, a taluni è sembrato incerto il trattamento da riservare alla componente previdenziale rivalsata dal lavoratore autonomo (benchè soggetto “minimo forfetario” di cui all'articolo 1 della L. 190/2014).

Nel punto 4 della CU2017 “Lavoro autonomo e provvigioni” deve essere indicato l'ammontare del compenso corrisposto al netto dell'IVA eventualmente dovuta e del contributo integrativo destinato alle casse professionali. Questa regola, essendo generale, si applica anche ai compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai nuovi soggetti “minimi forfetari” di cui all'articolo 1 della L. 190/2014.

Le istruzioni sono esplicite nel confermare la consolidata prassi, secondo cui, nella predetta casella, non deve essere indicato il 2% o 4% di contributo integrativo destinato alle casse professionali di previdenza. Il contributo addebitato al committente costituisce un obbligo legislativo in forza di precise disposizioni nelle seguenti professioni:
-Avvocati - art. 11, L. n. 576/80, recante “Riforma del sistema previdenziale forense”;
-Ingegneri e architetti - art. 10, comma 8, L. n. 290/90, recante: “Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti”, e successive modificazioni;
-Geometri - art. 11, L. n. 773/82, recante “Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri”;
-Dottori commercialisti - art. 11, L. n. 21/86, recante “Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti”;
-Veterinari - art. 12, L. n. 136/91, recante “Riforma dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari”;
-Consulenti del lavoro - art. 13, L. n. 249/91, recante: “Riforma dell'Ente di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro”;
-Ragionieri commercialisti - art. 12, L. n. 414/91, recante “Riforma della Cassa di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali”.

Ai fini tributari, con riferimento al contributo è stato chiarito che lo stesso, pur concorrendo alla formazione dell'imponibile IVA (ex articolo 16 del D.L. n. 41/95), non è soggetto ad Irpef (ex articolo 54, comma 1, secondo periodo, TUIR – “I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde”). Questo contributo costituisce un vero e proprio onere previdenziale, lo stesso, non fa parte del compenso a norma dell'art. 53, TUIR, e, pertanto, non deve essere assoggettato alla ritenuta fonte del 20% di cui all'art. 25 D.P.R. n. 600/1973.
Un comportamento diverso è previsto per la rivalsa dovuta dai professionisti con partita iva iscritti alla gestione separata Inps e non alle casse professionali. In tal caso, nell'importo evidenziato a casella 4 della CU2017 dovrà, pertanto, essere indicata l'eventuale rivalsa del 4% (facoltativa) relativa ai lavoratori autonomi iscritti (obbligatoriamente) alla gestione separata dell'INPS. Infatti, con la risoluzione n. 109/E/96 è stato precisato che tale maggiorazione, addebitata in fattura ed acquisita a titolo definitivo dal professionista,
•non può essere considerata alla stregua dei contributi previdenziali che non costituiscono compensi ai sensi dell'art. 53, comma 1, TUIR,
•essendo parte integrante del compenso, deve essere assoggettata al prelievo alla fonte del 20% di cui all'art. 25 D.P.R. n. 600/73,
•deve concorrere a formare la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto a norma dell'art. 13 D.P.R. n. 633/72.

Si rammenta da ultimo che le nuove scadenze relative alla certificazioni sono le seguenti:
1.certificazioni lavoratori dipendenti, invio all'Agenzia Entrate entro il 7/3 e consegna al percipiente entro il 31/3;
2.certificazioni lavoratori autonomi, invio all'Agenzia Entrate entro il termine del 770 (attualmente il 31/7),
3.certificazioni lavoratori autonomi occasionali, , invio all'Agenzia Entrate entro il 7/3 e consegna al percipiente entro il 31/3.

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