Rapporti di lavoro

Autonomi, lo «Statuto» accelera

di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci

I lavoratori autonomi potranno partecipare a bandi e appalti pubblici ma solo per «la prestazione di servizi» (si evitano così contrapposizioni con le aziende). Dal 1° luglio la Dis-coll, l’indennità di disoccupazione per i collaboratori, diventerà strutturale e sarà estesa, per la prima volta, anche «ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio», a fronte di un incremento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.

Una delega ad hoc dovrà poi estendere le tutele su maternità e malattia ai collaboratori della gestione separata (non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali), autofinanziate con un aumento dell’aliquota non superiore a 0,5 punti percentuali. Novità anche sulla disciplina dello smart working, considerato come una modalità di svolgimento del lavoro subordinato: si apre alla possibilità di fare riferimento ai trattamenti previsti dai contratti collettivi (tutti quelli indicati nell’articolo 51 del Dlgs 81/2015, quindi non solo nazionali, ma anche aziendali).

Con questa manciata di modifiche la commissione Lavoro della Camera ha approvato il Ddl sul lavoro autonomo e agile, atteso in Aula lunedì 6 marzo. Il provvedimento di 24 articoli complessivi, due in più rispetto al testo iniziale, dovrà poi tornare in seconda lettura al Senato (ma non dovrebbero esserci ulteriori modifiche). «Si completa un altro passaggio importante verso il via libera definitivo allo Statuto del lavoro autonomo - commenta Maurizio Del Conte, presidente Anpal e autore del Ddl -. Tutte le forze politiche in Parlamento hanno sostenuto il testo. C’è consapevolezza della necessità di estendere tutele e diritti a questi lavoratori».

Nel dettaglio, il testo conferma per i professionisti la deduzione integrale, entro un tetto annuo di 10mila euro, delle spese per master, corsi di formazione e convegni. Si potranno, poi, “scaricare” fiscalmente anche gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni; e in ogni caso diventano abusive tutte quelle clausole che concordano termini “per saldare” superiori a 60 giorni dalla consegna della fattura al cliente. I lavoratori autonomi sono equiparati alle piccole e medie imprese per partecipare ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei. Per partecipare ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, è consentita la possibilità di creare reti di professionisti per partecipare alle reti di imprese, di costituire consorzi stabili professionali o associazioni temporanee professionali.

Mini rivoluzione anche sul fronte delle tutele lavoristiche: per gli iscritti alla gestione separata Inps i congedi parentali salgono da 3 a 6 mesi entro i primi tre anni di vita del bambino; durante la maternità si avrà la possibilità di ricevere l’indennità pur continuando a lavorare (non scatta l’astensione obbligatoria). In caso di malattia o infortunio, su richiesta dell’interessato, si potrà sospendere la prestazione (salvo venga meno l’interesse del committente). «I lavoratori della gestione separata - spiega Cesare Damiano (Pd) - avranno migliori trattamenti di maternità e indennità di malattia nella direzione delle tutele reali universali create nel secolo scorso per il lavoro dipendente». La norma sulla Dis-coll che diventa strutturale dal 1° luglio, è preceduta dall’intervento operato dal Milleproroghe che ha confermato fino a fine giugno l’indennità di disoccupazione per i collaboratori, finanziandola con 19,2 milioni. In caso di malattia o infortunio che impediscono lo svolgimento dell’attività per oltre 60 giorni, è sospeso il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi fino a 2 anni.

Altro capitolo, il coinvolgimento degli organismi di rappresentanza: il Governo è delegato a individuare gli «atti pubblici» da devolvere alle professioni ordinistiche, attraverso il riconoscimento del loro ruolo sussidiario (e di terzietà); a semplificare gli adempimenti su salute e sicurezza negli studi professionali quando sono simili alle abitazioni; a consentire alle Casse di previdenza, anche in forma associata, di attivare oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre nuove “prestazioni sociali”, con particolare attenzione agli iscritti colpiti da gravi patologie oncologiche.

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