Rapporti di lavoro

Spese di aggiornamento deducibili fino a 10mila euro

di Giorgio Gavelli

Per le spese di aggiornamento dei professionisti, il tetto annuo dei 10mila euro sostituisce la pregressa deducibilità limitata al 50%, che contrastava in maniera evidente con l’obbligo deontologico alla frequenza. I costi di viaggio e soggiorno collegati all’aggiornamento non sono più disciplinati in modo specifico, per cui rientreranno nell’ambito delle regole generali riguardanti questa tipologia di spesa. Sono le principali novità contenute all’articolo 8 del Jobs act autonomi, licenziato dalla Camera e trasmesso al Senato per la definitiva approvazione.

L’attuale testo dell’articolo 54, comma 5, del Tuir prevede una deducibilità limitata al 50% delle «spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e di soggiorno», forfetizzando quindi sempre l’inerenza (circolare 35/E/2012), quasi che la partecipazione a tali eventi abbia (in parte) una connotazione extraprofessionale (turismo o svago).

La modifica normativa prevede, invece, la deducibilità integrale per «le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi» con il limite annuo di 10mila euro di spese sostenute (in quest’ambito vige il principio di cassa). Evidentemente, il tetto massimo viene considerato molto più idoneo a prevenire rischi di abuso della limitazione di deducibilità.

La modifica entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in «Gazzetta» (articolo 22 del progetto di legge). Inoltre, l’articolo 8 prevede l’integrale deducibilità:
• entro il limite annuo di 5mila euro, per le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente;
• senza limitazione, per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Almeno per quest’ultima voce, la disposizione non pare a contenuto innovativo, ma resa a mero scopo di chiarimento. Infatti tutto ciò che è inerente all’attività è, per ciò stesso, deducibile (per cassa) dal reddito di lavoro autonomo, senza che una norma lo preveda espressamente.

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