L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Cessione contratti di lavoro e tutele crescenti

di Giampiero Falasca

La domanda

Nella cessione del singolo contratto di lavoro, l’imprenditore cede ad un terzo il singolo contratto con il consenso dell'altro contraente. Varia uno dei soggetti del contratto ed il rapporto di lavoro resterebbe immutato, quindi il lavoratore dovrebbe conservare anche il regime normativo applicato ab origine. Da una interpretazione letterale della norma sul contratto a tutele crescenti, le conclusioni suesposte non parrebbero tanto scontate, non sarebbe così automatica l’applicazione delle vecchie regole dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori anziché delle nuove “Tutele crescenti". Per le assunzioni verificatesi prima del 7 marzo 2015 si continua ad applicare la precedente normativa?

In caso di cessione individuale del contratto di lavoro, il dipendente ha diritto al mantenimento delle condizioni normative esistenti al momento dell'assunzione; pertanto, in tale ipotesi non trova applicazione il c.d. decreto sulle tutele crescenti, in quanto la cessione non si configura come nuova assunzione intervenuta dopo il 7 marzo 2015. La cessione individuale del contratto di lavoro è disciplinata dall'art. 1406 del codice civile; l'istituto si perfeziona con il consenso di tutte e tre le parti coinvolte (vecchio datore di lavoro, nuovo datore di lavoro, dipendente) e si configura nella modifica di una delle parti contraenti di un contratto che, nei contenuti, resta inalterato. Per questo motivo, la cessione non rientra tra i casi individuati dall'art. 1 del d.lgs. n. 23/2015 per l'applicabilità della normativa sulle tutele crescenti. La norma, infatti, assoggetta a questa normativa solo le nuove assunzioni, da intendersi come i rapporti di lavoro costituti ex novo a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015 oppure, se nati come rapporti a termine in precedenza, per quelli convertiti a tempo indeterminato a partire da tale data. La cessione di contratto non rientra in queste fattispecie e, quindi, come anticipato, il rapporto nato prima del 7 marzo 2015 resta soggetto all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, anche se la cessione si verifica dopo questa data.

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