Cessione contratti di lavoro e tutele crescenti
In caso di cessione individuale del contratto di lavoro, il dipendente ha diritto al mantenimento delle condizioni normative esistenti al momento dell'assunzione; pertanto, in tale ipotesi non trova applicazione il c.d. decreto sulle tutele crescenti, in quanto la cessione non si configura come nuova assunzione intervenuta dopo il 7 marzo 2015. La cessione individuale del contratto di lavoro è disciplinata dall'art. 1406 del codice civile; l'istituto si perfeziona con il consenso di tutte e tre le parti coinvolte (vecchio datore di lavoro, nuovo datore di lavoro, dipendente) e si configura nella modifica di una delle parti contraenti di un contratto che, nei contenuti, resta inalterato. Per questo motivo, la cessione non rientra tra i casi individuati dall'art. 1 del d.lgs. n. 23/2015 per l'applicabilità della normativa sulle tutele crescenti. La norma, infatti, assoggetta a questa normativa solo le nuove assunzioni, da intendersi come i rapporti di lavoro costituti ex novo a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015 oppure, se nati come rapporti a termine in precedenza, per quelli convertiti a tempo indeterminato a partire da tale data. La cessione di contratto non rientra in queste fattispecie e, quindi, come anticipato, il rapporto nato prima del 7 marzo 2015 resta soggetto all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, anche se la cessione si verifica dopo questa data.