L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Naspi e licenziamento per giustificato motivo soggettivo

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

In caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con relativo preavviso lavorato) è corretto che l'INPS faccia decorrere la prestazione di disoccupazione dopo 38 giorni dalla data di licenziamento? Il sito INPS prevede questa fattispecie solo per i licenziamenti per giusta causa.

Per ottenere la indennità di disoccupazione i soggetti in possesso dei requisiti richiesti devono presentare la relativa domanda, esclusivamente in via telematica, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il termine è previsto a pena di decadenza e, nel caso del licenziamento per giusta causa, decorre dal trentesimo giorno successivo alla data del licenziamento medesimo (v. circolare Inps 94/2015). La ipotesi di licenziamento disciplinare, incluso il licenziamento per giustificato motivo soggettivo segnalato nel quesito, configurano uno stato di "disoccupazione involontaria" con conseguente riconoscimento della NASpl (v. Minlav interpello n. 29 del 23 ottobre 2013). La decorrenza della indennità NASpI è diversa a seconda dei tempi di presentazione della domanda. Riassumendo: a) domanda presentata entro l’ottavo giorno successivo: - alla data di cessazione del rapporto di lavoro, - alla fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso - al trentesimo giorno successivo (quindi entro il trentottesimo) alla data di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento per giusta causa l’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto, o dalla fine dei predetti periodi, o dal trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento per giusta causa. b) domanda presentata dopo l’ottavo giorno successivo: - alla data di cessazione del rapporto di lavoro - alla fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso - al trentesimo giorno successivo (quindi oltre il trentottesimo) alla data di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento per giusta causa l’indennità decorre dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Con riferimento al quesito prospettato dal gentile lettore correttamente si rileva come la prassi faccia riferimento alla sola casistica del licenziamento per giusta causa (e non a quello per giustificato motivo soggettivo). Si ritiene tuttavia che le due ipotesi, ai fini indicati, possano essere ricondotte alla fattispecie del licenziamento disciplinare richiamata dallo stesso Minlav nell’interpello 13/2015 : “… appare conforme al dato normativo, specie in ragione della nuova formulazione, considerare le ipotesi di licenziamento disciplinare quale fattispecie della c.d. ‘disoccupazione involontaria’ con conseguente riconoscimento della NASpI”, con applicazione della medesima disciplina quanto alla decorrenza della prestazione (conformemente alla prassi seguita dall’Inps).

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