L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Regime fiscale da applicare ad azienda svizzera distaccante

di Andrea Costa

La domanda

Qual'è il regime fiscale che deve applicare un'azienda svizzera che distacca in Italia per più di 180 giorni un proprio dipendente. Il dipendente ha trasferito il centro dei suoi affetti in Italia (si è trasferito con moglie e due figli).

La residenza fiscale del lavoratore comporta il regime di tassazione applicabile, assoggettando in Italia ad imposizione i redditi ovunque prodotti, anche all’estero. La sola presenza sul suolo Italiano per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni) qualifica il dipendente come residente fiscale, rendendo ininfluente l’analisi degli altri presupposti. Supponendo che il lavoratore sia presente in Italia per più di 183 giorni nell’arco dell’anno, ne consegue che lo stesso, considerato residente fiscale, debba assoggettare a tassazione in Italia gli importi percepiti nel corso del distacco e quanto eventualmente corrisposto in Svizzera. In quanto lavoro dipendente, il reddito imponibile è definito nel rispetto delle indicazioni fornite dall’art. 51 del TUIR e dall’art. 165 del TUIR, coordinate con quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra i due Paesi. La determinazione delle imposte dovute in Italia e del credito di imposta per le imposte versate all’estero dovrà essere effettuato in sede di dichiarazione dei redditi, non essendo presente, si suppone, un sostituto d’imposta in Italia che possa effettuare le relative trattenute. Per verificare il regime applicabile occorre analizzare inoltre se il regime per gli impatriati, definito dall’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015 (e oggetto di modifiche da parte della legge di bilancio 2017), trova applicazione, ma le informazioni a disposizione non sono sufficienti per poter dare una risposta certa. Importante per l’impresa estera è in particolare il rispetto degli adempimenti di comunicazione preventiva e successiva previsti dal d.lgs. n. 136/2016, oggetto di chiarimenti da parte della Circolare n. 3 del 22.12.2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e la nomina dei rappresentanti. Dal punto di vista contributivo occorre munire il lavoratore del formulario A1 prima che inizi il distacco.

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