Rapporti di lavoro

Al Comune di Cagliari al via la donazione delle ferie

di Alberto Bosco

L'articolo 24 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, dispone che, “fermi restando i diritti di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”.

L'art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, a propria volta, dispone che, fermo quanto previsto dall'art. 2109 del codice civile, il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dal contratto collettivo (e fatti salvi alcuni casi particolari), deve essere goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti 2 settimane, nei 18 mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione.

Il periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto e, con riguardo al tema che stiamo esaminando, non è cedibile, neppure in parte, ai colleghi.

Quella introdotta dal D.Lgs. n. 151/2015 rappresenta certamente una norma innovativa e di grande utilità sociale, la cui operatività è condizionata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) intangibilità del periodo minimo di ferie (che è pari a 4 settimane annue);
b) volontarietà e gratuità della “donazione”;
c) cessione ai colleghi dipendenti dalla stesso datore di lavoro;
d) necessità, in capo al beneficiario, di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti;
e) presenza di una disciplina di dettaglio prevista dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Va evidenziato che la norma fa riferimento ai “contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, senza porre alcuna limitazione quanto al “livello” dei suddetti contratti collettivi.

Giova quindi ricordare che, in base all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo diversa previsione, per contratti collettivi si intendono:
a) i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) nonché i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA o RSU.
Quanto alla sottoscrizione da parte delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il Ministero del lavoro, ha precisato che gli indici sintomatici per la verifica comparativa del grado di rappresentatività sono i seguenti:
a) numero complessivo di lavoratori occupati;
b) numero complessivo di imprese associate;
c) diffusione territoriale (numero di sedi sul territorio e ambiti settoriali);
d) e infine, numero di CCNL sottoscritti.

In relazione all'istituto in esame, una discreta risonanza ha avuto l'accordo, sottoscritto il 6 marzo 2017, tra il Comune di Cagliari e le principali sigle sindacali. Tale accordo prevede che i dipendenti comunali possono cedere le giornate di ferie residue maturate nell'anno precedente (salve le prime 4 settimane, che non possono essere “donate”), con un massimo di 8 giorni per ogni anno, per aiutare i colleghi bisognosi di riposi e ferie per assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti.

Chi si trovi nella situazione di necessità di cui sopra, può fare richiesta all'Amministrazione per un massimo di 30 giorni per ogni istanza (ripetibile), esibendo la certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.

Dopo aver ricevuto la richiesta, l'Amministrazione la rende nota in forma anonima, invitando i dipendenti, su base volontaria, ad aderire, indicando il numero di giorni che intendono cedere a favore di uno o più colleghi.

Se l'offerta supera il numero di giorni richiesti, la cessione avviene in misura proporzionale tra tutti i donatori.

Una nota importante attiene al fatto che, per presentare la richiesta, e quindi per poter beneficiare delle ferie donate dai colleghi, occorre aver prima fruito di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti.

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