L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Tassazione compenso a titolo di risarcimento danno

di Angela Fusco

La domanda

Una ditta accetta di pagare ad un proprio ex dipendente una somma a titolo di risarcimento danni (accordo transattivo firmato). La somma lorda a che tassazione deve essere assoggettata? (20% ritenuta d'acconto, tassazione separata calcolata sulla base del reddito di riferimento degli ultimi due anni..) La somma lorda è assoggettata anche a contribuzione Inps?

Presupponendo che si faccia riferimento ad una transazione semplice per il risarcimento di un danno emergente, occorre rilevare come non sempre le somme corrisposte debbano essere assoggettate a tassazione. Difatti, qualora facciano riferimento ad un danno di natura non patrimoniale non saranno assoggettate ad imposizione fiscale e contributiva. Più in generale, ai sensi dell’art. 1965 del codice civile, la transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite o ne prevengono una che potrebbe nascere tra loro. Si ha transazione semplice quando le parti si limitano a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, che ha dato origine alla controversia, il quale resta immutato. Con la transazione novativa invece, le parti estinguono integralmente il rapporto precedente che viene sostituito con quanto scaturisce dall'accordo transattivo. Secondo l’art. 1223 del codice civile, è dovuto il risarcimento del danno in presenza di una perdita subita e di un mancato guadagno qualora siano una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del ritardo. Per danno “emergente” deve intendersi la perdita che ha subito il creditore dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore. Riguardo al trattamento fiscale delle some percepite a titolo di risarcimento del danno, poiché lo stesso evento può dare luogo ad un danno sia di origine reddituale che non reddituale, le somme percepite per danno “emergente” non saranno assoggettate a imposizione soltanto nel caso in cui facciano riferimento al risarcimento di un danno dovuto a una sofferenza morale soggettiva che deriva dalla lesione di un interesse protetto come, ad esempio, il diritto alla salute o alla dignità della persona. Quindi, in base alle disposizioni dell’art. 6, co. 2, del D.P.R. 917/1986 sono assoggettate a tassazione tutte le somme percepite “a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di reddito”. In ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro, sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, co. 1, lett. a), ultima parte (Ministero delle Finanze Circ. n. 326/E del 23.12.1997, punto 1.5). Per determinare l’assoggettamento a contribuzione delle somme corrisposte per transazione a titolo di risarcimento del danno, l’imponibilità contributiva ricorre quando, a seguito di un’analisi accurata dei contenuti della transazione e delle contestazioni oggetto della controversia, le somme “…conservano funzione di corrispettivo, sia pure indiretto, di obbligazioni che trovano titolo nel rapporto di lavoro…”. Pertanto le somme percepite a titolo di risarcimento del danno possono essere escluse da imposizione contributiva solo se corrisposte sulla base di un titolo autonomo e diverso rispetto al rapporto di lavoro come, ad esempio, danni alla salute o la perdita di energie psicofisiche. (INPS Circ. n. 263 del 24-12-1997, Msg n. 7585 del 9.03.2006, Circ. 6 del 16.1.2014).

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