Rapporti di lavoro

Lavoro agile, strumento innovativo ma resta il nodo sicurezza

di Giampiero Falasca

L’approvazione definitiva della legge sullo smart working potrebbe agevolare il processo di grande cambiamento che sta attraversando l’organizzazione del lavoro.

Questo processo rende sempre più marginali e secondari il tempo e il luogo di svolgimento della prestazione, mentre fa crescere prepotentemente l’importanza degli obiettivi assegnati e conseguiti.

Se si pensa alle modalità con cui lavorano molte reti commerciali, interi settori del terziario, per non parlare dei tanti lavoratori che, pur in assenza di qualifica dirigenziale, hanno compiti direttivi, è facile concludere che il lavoro è già diventato molto “agile”, prima ancora dell’approvazione di una legge sul tema.

Tuttavia il cambiamento in corso non trova spesso adeguata rispondenza nei contratti individuali e collettivi di lavoro. Salvo specifiche sperimentazioni avviate dalle parti sociali presso le singole aziende, i contratti ancora descrivono una modalità di svolgimento della prestazione legata a schemi sempre più obsoleti.

La legge sul lavoro agile darà una cornice normativa più solida a queste nuove modalità di svolgimento del lavoro, dando alle parti la possibilità di formalizzare in un patto specifico forme di svolgimento della prestazione “agile”, così come incentiverà le imprese che ancora non hanno mai sperimentato lo smart working a ripensare l'organizzazione complessiva del lavoro.

La rivoluzione organizzativa che potrebbe essere realizzata con l’utilizzo del lavoro agile contiene però alcuni rischi specifici per entrambe le parti del rapporto di lavoro.

Innanzitutto, l’utilizzo del lavoro agile impone un ripensamento sul tema della salute e sicurezza del lavoratore.

Il disegno di legge in via di approvazione rimodula gli obblighi del datore, in funzione dell’impossibilità di controllare tutti i luoghi in cui si svolge la prestazione, ma su questo tema permane uno spazio di incertezza in merito all’eccessiva estensione della responsabilità datoriale.

Sempre in tema di salute e sicurezza del lavoratore agile, la nuova normativa consente di definire i confini del “diritto alla disconnessione” del dipendente; questa previsione dovrà essere attuata con attenzione dalle parti, per evitare che il tempo non rientrante nelle fasce di disconnessione venga considerato in automatico come orario di lavoro.

Anche la questione degli infortuni è oggetto di una tutela molto innovativa, con la norma che riconosce l’indennizzo dell’infortunio in itinere anche quando il lavoratore si dirige verso un luogo di svolgimento della prestazione diverso dalla sede aziendale.

Questa norma potrebbe produrre, soprattutto nella fase iniziale, qualche dubbio interpretativo, ma sicuramente consente un passo in avanti rispetto all’attuale situazione di totale vuoto normativo.

La nuova normativa tiene conto anche del rischio di discriminazione retributiva del lavoratore agile; per scongiurare tale rischio, viene vietata ogni forma di penalizzazione economica e retributiva fondata sulla semplice adesione allo smart working.

Un’altra questione irrisolta nel progetto di legge riguarda la sorte delle intese sperimentali già avviate sul tema del lavoro agile. Il coordinamento tra queste intese e la nuova normativa non dovrebbe essere complesso, considerato che le nuove regole danno un ampio spazio alle intese delle parti; in ogni caso, una norma transitoria sarebbe stata utile a evitare qualsiasi dubbio al riguardo.

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