Rapporti di lavoro

Modello 730/2017 e assistenza (ad ostacoli) a cura del sostituto: l’Agenzia illustra le novità

di Matteo Ferraris

In caso di presentazione della dichiarazione 730 tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, l'agenzia delle Entrate può effettuare dei controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, se si rilevano degli elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro. Lo dice l'articolo 5 del Dlgs n. 175/2014 (introdotto dall'articolo articolo 1, comma 949, lettera f), della Legge n. 208/2015) e lo ribadisce la risposta n. 21 della circolare n. 8/E/2017. Nella nota, l'Agenzia ricorda che il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale è tenuto a comunicare alle Entrate in via telematica anche il risultato finale delle dichiarazioni.

L'articolo 17, comma 1, lettera c-bis del Dm n. 164/99, da quest'anno impone di allegare il risultato contabile (modello 730-4), ai modelli 730 trasmessi all’agenzia delle Entrate a seguito di assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta.
Per procedere alle operazioni di conguaglio, quindi, il sostituto d'imposta dovrà attendere che l'Agenzia delle entrate “sblocchi” la liquidazione del credito attraverso la messa a disposizione del modello 730-4, mediante la sede telematica propria o di un intermediario comunicata tramite il modelli CSO o CT.
Il modello CSO è la Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 adottabile dal 14 marzo (in precedenza si utilizzava il quadro CT presente nella Certificazione Unica).

Con una nota di aggiornamento al software della CU2017 (versione 1.1.0 del 14/03/2017) è stato chiarito che «Non è più possibile allegare il quadro CT all'interno della certificazione Unica. La Comunicazione per la Ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 potrà essere effettuata mediante presentazione del relativo modello CSO». L'informazione è reperibile in calce a questa pagina web: http://tinyurl.com/notifica-730-4.
Nella propria nota l'Agenzia precisa che nella circolare per la liquidazione e il controllo del modello 730/2017 saranno fornite specifiche indicazioni relativamente alle modalità di predisposizione dei modelli 730-4.
Per connessione di argomento, segnaliamo che nel recente provvedimento direttoriale n. 69483 dello scorso 7 aprile, è stata definita la delega per l'accesso al 730-precompilato da parte del sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale (cfr. par. 5.1). Il sostituto d'imposta deve acquisire le deleghe per l'accesso ai documenti (indicati al punto 3.1 dello stesso provvedimento), unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico.
Se il sostituto d'imposta ha fornito ai contribuenti sostituiti utenza e password personali per l'accesso al sistema informativo aziendale o a un'area di questo appositamente dedicata, in alternativa alle modalità indicate è possibile per i contribuenti sostituiti conferire la delega utilizzando le suddette credenziali.
La delega per l'accesso ai documenti contiene le seguenti informazioni: 1) codice fiscale e dati anagrafici del contribuente; 2) anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata; 3) data di conferimento della delega; 4) indicazione che la delega si estende, oltre all'accesso alla dichiarazione 730 precompilata di cui alla punto 3.1, lettera a), anche alla consultazione dell'elenco delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b).
Il sostituto d'imposta deve conservare le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe.
L'agenzia delle Entrate può effettuare controlli sulle deleghe acquisite e sull'accesso ai documenti anche presso le sedi dei sostituti d'imposta.
Inoltre l'Agenzia richiede, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate. In tal caso, i sostituti d'imposta trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra l'altro, alla revoca di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità civile e l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.

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