Rapporti di lavoro

Minori non accompagnati e possibilità di svolgere un’attività lavorativa

di Alberto Rozza

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 93/2017 è stata pubblicata la Legge 7 aprile 2017, n. 47 che modifica la normativa vigente sui minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, con l'obiettivo di rafforzare le tutele nei confronti degli stessi e garantire un'applicazione uniforme delle norme per l'accoglienza su tutto il territorio nazionale.
A tal fine vengono apportate modifiche non solo al Dlgs 286/1998, ma anche al Dlgs 142/2015 che ha dato attuazione alle Direttive 2013/32/UE, sulle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale, e 2013/33/UE, relativa all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale.
Prima di riepilogare le principali novità è importante identificare chi è il minore non accompagnato. Secondo l'articolo 2 della citata legge deve considerarsi tale il minore straniero non avente la cittadinanza italiane o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Maggiore tutela del minore non accompagnato
Molte sono le novità contenute nella Legge 47/2017 che riguardano i minori, tutte comunque rivolte a fornire maggiore tutela e diritti al giovane straniero. In particolare viene previsto:
- il divieto assoluto di respingimento alla frontiera.
- il divieto di espulsione che può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, sempre che ciò non comporti un rischio di danni gravi per il minore.
- per la prima volta vengono disciplinate per legge le modalità e le procedure di accertamento dell'età e di identificazione, garantendone l'uniformità a livello nazionale.
- viene poi ridotto da 60 a 30 giorni il termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza.
- viene stabilito un termine massimo di 10 giorni per le operazioni di identificazione.
- si prevede l'istituzione del Sistema Informativo nazionale in cui confluiscono le cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza.
- il rimpatrio assistito, ossia quello finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore, può essere adottato solo se, in seguito a un'indagine specifica, si ritiene che sia opportuno nell'interesse dello stesso minore.
- viene prevista la necessità di svolgere indagini familiari da parte delle autorità competenti nel superiore interesse del minore e vengono disciplinate le modalità di comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore che al tutore.
- la competenza sul rimpatrio assistito passa dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro, al Tribunale per i minorenni, già competente in merito ai provvedimenti di espulsione.
- non si parla più dei permessi di soggiorno per affidamento, attesa affidamento, integrazione del minore, ma più semplicemente di permessi di soggiorno per minore età e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o sia in affidamento.
- fino alla nomina del tutore, la richiesta del permesso di soggiorno o di protezione internazionale viene svolta dal responsabile della struttura di prima accoglienza.
- si introduce un criterio di preferenza dell'affidamento ai familiari rispetto al collocamento nelle comunità di accoglienza.
- viene estesa la piena garanzia dell'assistenza sanitaria prevedendo l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, che la normativa previgente considerava obbligatoria solo per i minori in possesso di un permesso di soggiorno.
- viene incentivata l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e formative accreditate dalle regioni idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo, anche mediante convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.
- vengono implementate le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore, mediante l'assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento e il riconoscimento del diritto ad essere informato sull'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i rappresentanti legali della comunità di accoglienza e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

I permessi di soggiorno
L'art. 10 della Legge 47/2017 prevede espressamente che nel caso in cui operi il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilasci il permesso di soggiorno per minore età allo straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti. Il titolo di soggiorno viene rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ed è valido fino al compimento della maggiore età.
Inoltre il questore può rilasciare anche il permesso di soggiorno per motivi familiari al minore di quattordici anni affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero al minore ultraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

Minori e diritto al lavoro
Ma lo straniero a cui vengono rilasciati i citati permessi di soggiorno, perché nei suoi confronti non viene adottato un provvedimento di rimpatrio o di espulsione, può esercitare un'attività lavorativa?
Per rispondere all'interrogativo è necessario tener distinte due situazioni: quella in cui lo straniero risulti titolare di un permesso di soggiorno per minore età da quella in cui risulti titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Infatti in quest'ultimo caso non vi sono particolari problemi essendo la legge stessa (articolo 30, comma 2, del Dlgs 286/1998) che consente lo svolgimento dell'attività lavorativa. In ogni caso non va dimenticato che lo straniero di cui trattasi è un minore e quindi deve essere rispettata anche la Legge 977/1967.
Al compimento del diciottesimo anno di età spetterà il diritto di ottenere la conversione del permesso in studio, lavoro subordinato o autonomo, a seconda dell'attività esercitata.
Invece, risulta meno chiara la posizione dello straniero a cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Infatti nel silenzio della Legge la situazione si presta ad una duplice interpretazione.
Da un lato troviamo, seppur un po' datata ma si ritiene ancora applicabile, la circolare del ministero dell'Interno del 13 novembre 2000 secondo cui, nelle more del reinserimento nella sua famiglia di origine (o dell'affidamento familiare) il permesso per minore età non consente lo svolgimento dell'attività lavorativa, in ragione della provvisorietà dell'autorizzazione che non è finalizzata a tutelare un diritto di stabilimento.
Dall'altro lato, però, il fatto che la legge non preveda esplicitamente (come invece avviene con il permesso di soggiorno per motivi familiari) né la possibilità di svolgere un lavoro, né la sua esclusione, porta a ritenere illegittima la predetta interpretazione in quanto, comportando una discriminazione di questi minori e una violazione del principio del superiore interesse del minore, viola la Costituzione e la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
In attesa che il legislatore intervenga a fare chiarezza su questo punto, si consiglia in via prudenziale di non instaurare un rapporto di lavoro con il titolare di un permesso di soggiorno per minore età al fine di evitare eventuali contestazioni da parte degli organi ispettivi, che potrebbero propendere per l'interpretazione ministeriale, suffragati da molte Questure.

Protocollo d'intesa per tutelare maggiormente il minore non accompagnato - Il ministero del Lavoro ha reso noto che è stato siglato un protocollo d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza al fine di garantire lo scambio di informazioni sui minori stranieri non accompagnati, in particolare con riferimento ai casi di scomparsa o rintraccio dei minori in area Schengen.
L'accordo, sottoscritto il 26 aprile 2017, regolamenta le modalità di accesso alle informazioni contenute nel Sistema Informativo Minori (Sim, istituito dall'articolo 9 della legge 47/2017). L'obiettivo è quello di conoscere il percorso dei minori stranieri non accompagnati e garantire loro una adeguata protezione, sempre alla luce del principio del loro superiore interesse. Inoltre, tale strumento è perfettamente in linea con quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 12 aprile 2017 “The protection of children in migration”, nella quale si afferma l'importanza di promuovere protocolli e procedure per rispondere e affrontare in modo sistematico il fenomeno dei minori non accompagnati che si rendono irreperibili.
Da un punto di vista operativo, l'accordo si tradurrà in una stretta sinergia tra il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) della Direzione Centrale della Polizia Criminale, e la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, per la condivisione delle informazioni relative ai minori non accompagnati inseriti nel SIS II o rintracciati in area Schengen.
Le informazioni sui minori stranieri non accompagnati potranno essere utilizzate dallo SCIP ai soli fini istituzionali, e in particolare ai fini della prevenzione e ricerca di fatti penalmente rilevanti in danno dei minori.

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