Rapporti di lavoro

Domande Cigo, supplemento di istruttoria necessario quando sono carenti gli elementi di valutazione

di Antonio Carlo Scacco

A quasi un anno dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto ministeriale 95442/2016, recante la individuazione dei criteri per l'esame delle domande di concessione della Cigo, l'Inps, con messaggio 1856/2017 del 3 maggio, fa il punto sulle principali criticità emerse in sede applicativa. Con il decreto legislativo 148/2015, infatti, l'istituto di previdenza ha assunto tutte le competenze decisorie in materia, in sostituzione delle vecchie commissioni provinciali.

Per quanto concerne la valutazione della ripresa della attività lavorativa, elemento essenziale ai fini della concessione della Cigo, la documentazione relativa deve essere inserita nella relazione tecnica allegata alla domanda e valutata al momento della presentazione di quest'ultima. Tuttavia, precisa il messaggio, qualora l'azienda abbia ripreso l'attività nelle more della adozione del provvedimento decisorio, per ciò stesso si ritiene provato il requisito della transitorietà anche in assenza della produzione di elementi probatori a sostegno della fondata previsione di ripresa dell'attività produttiva.

Viceversa, nelle istanze Cigo presentate per mancanza di lavoro e commesse, la successiva acquisizione di nuovi ordini da parte della azienda costituisce solo elemento indiziario della capacità di ritornare a normali livelli di attività economica, da valutare assieme agli altri elementi (inclusi precedenti ricorsi alla cassa integrazione). In ogni caso, ove la sede ritenga di rigettare la domanda per carenza di elementi valutativi, si dovranno sempre chiedere all'azienda le necessarie integrazioni, che dovranno essere fornite nel termine di 15 giorni. Ove, nonostante la loro tempestiva presentazione, si pervenisse comunque a un rigetto della domanda, il completamento della ulteriore fase istruttoria dovrà essere menzionato nella motivazione.

Circa gli eventi meteo che giustificano la concessione del trattamento, l'istituto ammette la concessione dell'intera giornata di Cigo anche se le temperature pari o inferiori ai zero gradi centigradi (gelo) non si protraggano nell'arco delle 24 ore, a condizione che le lavorazioni in atto nel cantiere richiedano una temperatura superiore a zero gradi e le temperature da gelo siano state registrate fino alle ore 10 (in questo e negli altri casi fanno fede i bollettini meteo ufficiali acquisiti direttamente dalle sedi dell'Inps). Anche temperature molto elevate (superiori a 35 gradi) possono giustificare la concessione della Cigo nei luoghi di lavorazione esposti al sole o comunque svolte con l'uso di materiali sensibili a elevati livelli di calore. Si precisa che, ai fini della concessione, valgono anche le temperature cosiddette percepite (anche se quelle reali sono inferiori ai limiti indicati).

Per alcune lavorazioni, inoltre, possono rilevare la eventuale presenza di neve o ghiaccio nonché elevate quantità di pioggia verificatisi nei giorni precedenti (per esempio nelle cave). Della natura e tipologia di tali lavorazioni, raccomanda l'istituto, deve essere data contezza nella relazione tecnica allegata alla domanda, anche ai fini della adozione di misure cautelari di sospensione ove vi siano fondati pericoli per la incolumità di persone e cose (ad esempio strade sconnesse a causa di forti piogge che mettono a rischio eventuali mezzi in transito).

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