Rapporti di lavoro

Contratto scritto. Vietata la modifica unilaterale

di Angelo Busani

La nuova legge sul lavoro autonomo prende in considerazione il contratto di affidamento di incarico professionale, fattispecie non disciplinata da altra fonte dell’ordinamento, e che ora viene considerata sotto il punto di vista delle clausole vessatorie per il lavoratore autonomo che essa potrebbe contenere.

Questa disciplina non è rivolta ai soli professionisti cosiddetti “protetti”, vale a dire iscritti in Albi, Ordini o elenchi, ma a qualsiasi prestatore d’opera intellettuale. La disciplina del contratto di incarico professionale prescinde dalla figura del committente, in quanto è ugualmente applicabile alla committenza di un privato, di un altro professionista o di un’impresa.

I principali punti regolamentati da questa nuova disciplina sono: il divieto di modifica unilaterale delle clausole contrattuali, il divieto di recesso senza preavviso, il divieto di termini di pagamento superiori ai 60 giorni e l’obbligo di forma scritta se il professionista la richiede.

Viene anzitutto stabilito che il contratto di mandato professionale deve essere stipulato in forma scritta, su richiesta del professionista. Inoltre il contratto non può contenere clausole che attribuiscano al committente la facoltà di dettare modifiche unilaterali al contenuto dell’intesa: è questa dunque una prescrizione simile a quella dell’articolo 118 del Testo unico bancario, il quale restringe o vieta, a seconda dei casi, il potere delle banche di modificare unilateralmente i contratti con la clientela.

La nuova legge sancisce, ancora, che il contratto di mandato professionale non può contenere clausole che attribuiscano al committente, nel caso in cui il professionista debba svolgere una prestazione continuativa, la facoltà di recedere senza un congruo preavviso.

Infine, l’accordo non può contenere clausole che permettano al committente di pagare in un termine superiore a 60 giorni dalla data del ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.

L’inosservanza di queste regole viene qualificata dalla legge come un comportamento «abusivo» del committente, cosa che provoca la conseguenza della risarcibilità del danno. Per l’esame della situazione dannosa e la quantificazione del relativo risarcimento può essere promosso un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.

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