Rapporti di lavoro

Decreti «su misura» per la tutela della salute negli studi professionali

di Luigi Caiazza

La legge sul lavoro autonomo, all’articolo 11, dà delega al Governo di adottare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali .

Il nuovo decreto dovrà individuare, tra l’altro, le specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un’arte, un mestiere o una professione.

Per raggiungere tali finalità il decreto dovrà prevedere principi e criteri direttivi identici a quelli previsti dall’articolo 1 della legge 123/2007 (dalla quale è poi scaturito il Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e cioè la semplificazione degli adempimenti formali nella materia riguardante gli studi professionali, anche a mezzo di unificazione documentale.

Il decreto dovrà, infine, riformulare e razionalizzare l’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione alle norme vigenti in materia di sicurezza negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.

La nuova legge e i relativi decreti attuativi non si ritiene, tuttavia, che possano prescindere dall’esistenza di un quadro normativo già ampiamente articolato e indirizzato alle aziende rientranti nel settore interessato. In quest’ottica non è da trascurare, peraltro, che sull’argomento assume particolare rilievo l’accordo del 31 gennaio 2012, sottoscritto dalle stesse parti sociali che avevano stipulato il Ccnl dell’11 novembre 2011 riguardante gli studi professionali, con il quale sono state regolamentate le procedure per l’individuazione del rappresentante della sicurezza dei lavoratori aziendale e territoriale, i modelli di organizzazione e di gestione ai fini dell’esclusione della responsabilità amministrativa, (ex articolo 30 del Testo Unico), la valutazione del rischio da stress correlato, la formazione dei lavoratori.

Si tratta di disposizioni, quelle richiamate, che non si ritiene possano essere trascurate in sede di elaborazione dell’emanando decreto legislativo.

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