Lavoro agile con accordo scritto e preavviso di recesso
Le nuove disposizioni sul
Il che ovviamente non significa che l’intervento legislativo fosse inutile. Anzi. L’esistenza di una disciplina di questa modalità di lavoro rassicura chi l’adotta e ne promuove la diffusione. Andava poi dissipato il dubbio che allo smart working si applicassero le vecchie normative, di origine sindacale, sul
tra l’altro rigidità oggi impensabili che ne hanno rallentato la diffusione.
Oggi la legge fornisce una definizione precisa e attuale del lavoro agile come
Un complesso di disposizioni che incrementerà la diffusione dello smart working. Il che potrà portare con sé l’affermarsi di un nuovo modello di lavoro subordinato, nel quale avranno minor (se non nessun) rilievo il luogo e l’orario di lavoro, e assumeranno viceversa importanza fondamentale il rapporto fiduciario e la valutazione dei risultati. Il lavoratore agile rimane un lavoratore subordinato, ma la valutazione della sua prestazione in relazione ai risultati lo avvicina al confine con il lavoro autonomo.
Residenza fiscale delle persone fisiche: nuovo concetto di domicilio e presunzione dell’iscrizione anagrafica
di Camilla Fino e Pietro Fino