Rapporti di lavoro

L’impresa rischia la rivalsa dell’Inail

di Gabriele Taddia

L’azienda che ospita studenti in percorso di alternanza scuola-lavoro è soggetta alle sanzioni previste per le violazioni degli obblighi sulla sicurezza previsti a carico del datore di lavoro.

Anche il dirigente scolastico è tenuto ad alcuni adempimenti fondamentali, in assenza dei quali potrà essere ritenuto responsabile di eventuali infortuni, in proprio o in concorso con il datore di lavoro ospitante.

Gli aspetti più critici in caso di infortunio riguardano le possibili imputazioni per lesioni colpose o omicidio colposo e la risarcibilità del danno in favore del soggetto infortunato. Se si verifica un infortunio, l’Inail, quale soggetto assicuratore (al quale viene obbligatoriamente iscritto e assicurato lo studente in alternanza scuola-lavoro), eroga una prestazione periodica o una tantum di carattere economico all’infortunato, esercitando poi il diritto di rivalsa su coloro che dovessero essere ritenuti direttamente o indirettamente responsabili dell’evento: in pratica, l’Istituto richiede a questi soggetti il rimborso delle somme erogate all’infortunato, maggiorate degli interessi.

Oltre a ciò, lo studente–lavoratore vittima di un infortunio causato da inadempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, avrà diritto anche al risarcimento del cosiddetto danno differenziale, cioè la differenza fra la somma erogata dall’Inail e il maggior risarcimento spettante in base alle tabelle di valutazione civilistiche, ben più elevate delle tabelle Inail.

Dal punto di vista penale, indipendentemente dal verificarsi dell’evento infortunistico, l’inadempimento dell’obbligo formativo può costare davvero caro al datore di lavoro: è infatti prevista la sanzione dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per l’omessa formazione di un numero di lavoratori fino a cinque, sanzione che viene raddoppiata da sei a 10 lavoratori e triplicata per un numero di lavoratori non formati superiore a 10.

Analogamente, è prevista un’ammenda (di natura penale) da 2.192 a 4.384 euro per il datore che non invia i lavoratori alla visita di idoneità entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, con meccanismi di aumento della sanzione nel caso in cui il numero di lavoratori interessati sia superiore a cinque o a 10.

Infine, i reati di lesioni gravi o gravissime commessi con violazione di norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono stati inseriti come reati presupposto nel Dlgs 231/2001: pertanto, è pacifico che anche l’infortunio allo studente che si trovi in azienda nel percorso di alternanza scuola-lavoro può portare l’azienda a essere imputabile nell’ambito delle sanzioni amministrative previste dal Dlgs 231.

L’azienda che intende aderire a questi progetti formativi, dunque, deve adeguare e aggiornare sia il documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 28 del Dlgs 81/2008, sia il modello organizzativo eventualmente predisposto in base al Dlgs 231/2001.

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