di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Azienda che applica il CCNL Terziario con in corso l'intervento del FIS (assegno di solidarietà). La riduzione prevista è di tipo orizzonatle. Atteso che il Dlgs 148/2015 all'art. 31 co. 7 dispone che si applicano le norme in tema di CIGO in quanto compatibili, nella fattispecie le ferie maturano per intero? E' eventualmente possibile porre a carico dell'Inps nella giornata di ferie la reltiva quota in proporzione alla riduzione?

Correttamente il gentile lettore richiama il comma 7 dell’articolo 31 del decreto legislativo 148/2015 il quale stabilisce che “All'assegno di solidarietà si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.”. Circa la disciplina in materia di cigo, nell’interpello 19/2011 il Ministero del lavoro, nel richiamare l’articolo art. 10 del decreto legislativo 66/2003, l’articolo 2019 del codice civile e la sua precedente interpretazione contenuta nella circolare 8/2005, ha precisato che eventuali deroghe alla fruizione del diritto ex art. 36, comma 3 Cost.(diritto alle ferie), risultano ammissibili esclusivamente laddove le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità e come tali siano supportate da adeguata motivazione. Nell’ambito di tali ipotesi derogatorie può essere fatto rientrare il caso di sospensione del rapporto di lavoro con integrazione salariale. Precisando ulteriormente il Dicastero del lavoro si è espresso nel senso che in caso di sospensione totale dell’attività lavorativa (CIG a zero ore), non sembra sussistere il presupposto della necessità di recuperare le energie psicofisiche cui è preordinato il diritto alle ferie. Differentemente accade quando la sospensione dell’attività lavorativa non è totale. Detto in altri termini poiché le ferie assolvono ad una funzione restauratrice delle energie psicofisiche impiegate dal lavoratore nell’assolvimento dell’attività, la maturazione di esse è direttamente connessa alla prestazione lavorativa ed ai periodi di assenza ad essa equiparati. Poiché nella fattispecie indicata nel quesito siamo in presenza di riduzione di orario, le ferie maturano normalmente e il trattamento economico risulta in parte a carico del datore di lavoro per i periodi lavorati e in parte a carico dell'Inps per i periodi non lavorati. In proposito si segnalano due sentenze della Cassazione (10205/1991 e 3603/1986), secondo le quali il diritto alle ferie non è suscettibile di riduzione proporzionale alle ore non lavorate (le fattispecie esaminate riguardavano la cassa integrazione con orario ridotto) ed ai lavoratori spetta in ogni caso il diritto al periodo di ferie come previsto contrattualmente (fermo restando che l’importo a carico del datore sarà solo quello relativo alle ore effettivamente lavorate). Naturalmente specifiche previsioni riconducibili all’autonomia collettiva possono stabilire regole diverse.

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