Rapporti di lavoro

Aziende editrici in crisi, criteri per la Cigs e l’accesso al prepensionamento

di Antonio Carlo Scacco

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio è stato pubblicato il decreto legislativo 69/2017, in vigore dal prossimo 13 giugno, concernente la revisione della disciplina relativa al riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici finalizzati all'accesso agli ammortizzatori sociali nonché norme sui prepensionamenti per i giornalisti dipendenti da aziende in crisi.

Circa la revisione del trattamento straordinario di integrazione salariale viene aggiunto un apposito comma (il 25-bis) al decreto legislativo 148/2015, estendendo ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti nonché agli altri dipendenti, ivi inclusi lavoratori in apprendistato professionalizzante, delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, periodici ed agenzie di stampa a diffusione nazionale (indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati), la disciplina generale in materia di cigs previste dal medesimo decreto legislativo. Si segnalano, tuttavia, delle particolarità. Ad esempio il trattamento può essere richiesto anche per i casi di cessazione dell'attività aziendale o ramo di essa, anche in costanza di fallimento (come peraltro già previsto dalla legge 416/1981) mentre l'articolo 21 co. 1 del decreto legislativo 148 ha espressamente escluso, a partire dal 1 gennaio 2016, l'intervento nei casi di cessazione determinata da crisi aziendale. Altra particolarità si rinviene nella durata del trattamento: nei casi di crisi aziendali potrà arrivare fino a 24 mesi a fronte dei 12 normalmente previsti per le altre aziende (art. 22 co.2 del d.lgs. 148). Sarà un apposito decreto interministeriale (Minlav e Minfin), da adottare entro il prossimo 12 agosto, a stabilire i criteri per il riconoscimento del trattamento per le causali di riorganizzazione aziendale (in presenza di crisi) e crisi aziendale nonché durata minima del periodo di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro ai fini dell'opzione (in luogo del trattamento straordinario di integrazione salariale) per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia. La nuova disciplina si applicherà ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018.

Circa la disciplina dei prepensionamenti dei giornalisti, ammessi nei soli casi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, numerose sono le modifiche introdotte (la tecnica è quella della novella alla disciplina vigente, contenuta nell'articolo 37 della legge 416/1981). Il limite contributivo viene portato da 18 a 25 anni (peraltro progressivamente adeguabili sulla base degli incrementi della speranza di vita) mentre il vecchio requisito anagrafico dei 58 anni viene sostituito con quello di un'età inferiore al massimo di 5 anni rispetto al requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia nel regime previdenziale INPGI (dal 21 febbraio del corrente anno il requisito anagrafico è progressivamente aumentato nel triennio 207-2019 fino a raggiungere i 66 anni e 7 mesi). Per i giornalisti che abbiano raggiunto una età anagrafica la cui differenza con quella richiesta per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia sia inferiore a cinque anni, si maggiora l'anzianità contributiva di un periodo pari a tale differenza, fermo restando il limite massimo di 360 contributi mensili. Per accedere al prepensionamento restano in vigore le regole attuali (decreto legge 90/2014): il finanziamento resta subordinato alla condizione che le imprese interessate integrino gli accordi di riorganizzazione con la previsione di contestuali assunzioni nella misura di una assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Resta fermo il divieto di instaurare rapporti di lavoro dipendente o autonomo (anche cococo o contratti per la cessione del diritto d'autore) con i giornalisti prepensionati pena la revoca del finanziamento, anche nel caso in cui il rapporto sia instaurato con azienda diversa ma appartenente al medesimo gruppo editoriale. In ogni caso, su sollecitazione delle competenti Commissioni parlamentari, la norma delegata ha previsto uno specifico periodo transitorio a valere nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima del 31 dicembre 2016 e non ancora recepiti al 13 giugno 2017. A favore di tali soggetti si applica il nuovo requisito della anzianità contributiva pari almeno a 25 anni interamente accreditati presso l'INPGI ma l'età anagrafica richiesta è pari, nel 2017 e 2018, ad almeno 58 anni, se donne, e a 60 anni, se uomini.

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