Rapporti di lavoro

L’offerta di conciliazione nel contratto a tutele crescenti

di Alberto Bosco

L'articolo 6 del decreto legislativo 23/2015, dispone che, in caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 del decreto, per evitare il giudizio e ferma la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione, il datore può offrire al lavoratore, entro 60 giorni, in sede protetta o presso una commissione di certificazione, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini Irpef e non è soggetto a contributi previdenziali, di ammontare pari a 1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità (la metà, con un massimo di 6 mensilità, nelle cd. PMI), mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare.

In base a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 23/2015, per le frazioni di anno d'anzianità di servizio, le indennità e l'importo di cui all'articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
La stessa norma prevede anche che l'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento, anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta.
Ne deriva, in base al dettato normativo, che l'offerta di conciliazione può essere proposta, da parte del datore di lavoro, tanto nel caso in cui il dipendente abbia già impugnato il proprio licenziamento quanto nell'ipotesi in cui non vi abbia ancora provveduto.
Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.

Ulteriori comunicazione e modalità di invio del nuovo modulo all'INL - Il co. 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 23/2015 prevede che la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sia integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui sopra e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l'omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis (ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato).

Le istruzioni del ministero - Per illustrare il nuovo adempimento, il Ministero del lavoro ha emanato dapprima la Nota 27 maggio 2015, prot. n. 2788, cui ha fatto seguito la Nota 22 luglio 2015, prot. n. 3845, con la quale sono state integrate le precedenti indicazioni.
Ebbene, in relazione alla comunicazione telematica dell'“offerta di conciliazione”, il Ministero ha reso noto che nella sezione “Adempimenti” del portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) è disponibile un'applicazione denominata “UNILAV_Conciliazione” con la quale tutti i datori possono comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 (alla nota è stato allegato lo screenshot della procedura).
Per effettuare tale comunicazione i datori devono registrarsi al portale cliclavoro e accedere all'applicazione inserendo il codice di comunicazione rilasciato all'atto della comunicazione di cessazione.
Il sistema (seconda schermata) proporrà i dati presenti nel sistema, già comunicati con il modello “UNILAV_Cess”, relativi a lavoratore, datore, rapporto di lavoro e dovranno essere compilati solo i seguenti campi: data di proposta dell'offerta di conciliazione; esito (SI/NO) di tale offerta (in caso di esito positivo: sede presso la quale il procedimento è effettuato; importo offerto; esito del procedimento (SI/NO), ovvero se il lavoratore ha accettato o meno l'importo offerto). Da ultimo (terza schermata), il sistema dà la possibilità di visualizzare e stampare un riepilogo della comunicazione effettuata.
Nella successiva nota del 22 luglio 2015, n. 3845, è stato precisato che la nuova comunicazione deve essere inviata solo se il datore di lavoro, del tutto liberamente, ha ritenuto di proporre la conciliazione al lavoratore; non solo: infatti essa va inviata anche da parte delle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, mentre non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.
La stessa nota ha poi chiarito che – analogamente a quanto avviene per le altre comunicazioni inerenti il rapporto di lavoro - i datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione direttamente o tramite i soggetti abilitati così individuati dalla normativa vigente:
a) i consulenti del lavoro, abilitati, ai sensi degli artt. 1, co. 1 e 2, co. 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente;
b) gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, sempre secondo quanto previsto dalle norme citate alla lettera precedente: per essi costituisce prerequisito l'iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro (oggi Ispettorato) della provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro;
c) i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l'esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 4, della legge n. 12/1979: tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni;
d) le associazioni di categoria delle imprese agricole, ex art. 9-bis, co. 6, legge n. 608/1996;
e) le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 6, co. 1, del decreto legislativo 11 dicembre 2002, n. 297;
f) le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4, co. 1, lettere a), b) e c), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'invio del prospetto riguardante i propri dipendenti;
g) i consorzi e gruppi di imprese, di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 276/2003, per conto di tutte le imprese del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari.

Contenuto del modulo INL - Ove il datore opti per la soluzione in esame, che presenta indubbi vantaggi per entrambe le parti (certezza della somma ottenuta per il lavoratore e dei costi correlati per il datore di lavoro, celerità del procedimento, esonero dalle spese legali e mancata instaurazione del contenzioso), può chiedere (anche) all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente che sia esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nei confronti del lavoratore interessato dal provvedimento espulsivo, inviando copia della richiesta anche a quest'ultimo.
Per quanto concerne il datore di lavoro, ove la sede prescelta sia appunto l'Ispettorato, i dati da indicare sono i seguenti:
a) nome e cognome, data di nascita, luogo di residenza e telefono;
b) carica rivestita titolare/legale rappresentante);
c) recapiti della società e settore (Agricoltura, Industria, Commercio, Artigianato, Altro).
Per quanto riguarda, invece, il lavoratore, oltre ai dati anagrafici e al domicilio, occorre indicare la data di assunzione e di cessazione, le mansioni, la sede di lavoro e, infine, il CCNL applicato.
Premesso che la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e che il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale, cliccando sugli appositi spazi, e successivamente inviato all'indirizzo di posta elettronica o PEC dell'ufficio competente, vanno altresì specificati i motivi del licenziamento (che devono coincidere con quelli che sono stati riportati dal datore di lavoro sulla comunicazione inviata al dipendente).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©