Rapporti di lavoro

Elezioni dell'11 giugno 2017, così la gestione dei permessi elettorali

di Michele Regina

In più di mille comuni delle Regioni a statuto ordinario si voterà domenica 11 giugno. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci ci sarà domenica 25 giugno 2017.

Nelle regioni a statuto speciale il giorno delle elezioni amministrative è stabilito dalla competente autorità regionale e, mentre in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige si è votato il 7 maggio scorso, in Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna è stata individuata la data dell'11 giugno 2017.

Con l'occasione si ricordano le disposizioni in materia per quanto attiene l'impatto nell'ambito del rapporto di lavoro.

I dipendenti che siano chiamati a svolgere funzioni presso i seggi, nella giornata dell'11 giugno 2017 o del 25 giugno 2017, possono assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alle consultazioni. In questo periodo si deve verificare quali siano i giorni lavorativi o meno, ciò in particolare per chi effettui lavori su turnazioni che prevedano anche la domenica.

Per le giornate lavorative, quali di solito il sabato per chi lavori su sei giorni, ovvero il lunedì successivo in caso di prosecuzione delle attività di scrutinio, il dipendente ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo previsto come se avesse lavorato.

Per le giornate non lavorative, ovvero festive, quali la domenica- per chi non sia in turnazione in tale giorno- o il sabato per chi lavora su 5 giorni, queste saranno retribuite con tante quote della normale retribuzione giornaliera ovvero in alternativa con giornate di riposo compensativo.

Non dovrà essere prevista alcuna maggiorazione per turno festivo o straordinario presso il seggio perché il lavoratore è remunerato con quanto previsto per legge.

La scelta relativa alla opzione per le quote retributive o per i riposi compensativi per le giornate non considerate lavorative o festive non è agevole. La norma non dispone con chiarezza di chi sia tale scelta, se del datore o del dipendente.

Si suggerisce comunque di trovare l'accordo tra le parti.

È importante, inoltre, per quanto concerne il concetto di giornata da riconoscere a livello retributivo fare la seguente precisazione. La Cassazione con la sentenza n. 8712/2002 ha sancito che la prestazione di alcune ore nell'ultimo giorno di consultazione (in tal caso era di martedì) deve essere considerata intera giornata e non ad ore. Pertanto è irrilevante che l'impegno presso il seggio sia ridotto ad una ovvero ad alcune ore affinché vi sia il diritto alla corresponsione retributiva per l'intera giornata. I lavoratori devono produrre all'azienda la copia del certificato di chiamata al seggio e la certificazione firmata dal presidente del seggio con l'indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell'orario di chiusura.

Nel caso di lavoratori che siano presidenti di seggio la certificazione è firmata dal vice-presidente. Quando invece i lavoratori dovranno recarsi in altri comuni per votare chiederanno permessi che saranno solo a loro carico.

In base all'articolo 2 della citata legge 178/81, inoltre, le somme corrisposte dai datori di lavoro, sono deducibili dall'imponibile fiscale degli stessi

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