Rapporti di lavoro

Aggiornato il testo unico della sicurezza, le principali novità

di Mario Gallo

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con il comunicato del 25 maggio 2017 ha reso noto che è stato aggiornato il testo del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza sul lavoro con gli ultimi provvedimenti legislativi e la prassi che ultimamente si è succeduta intensamente.

Bisogna considerare, infatti, che nel corso di questi ultimi dodici mesi sono stati emanati ben oltre venti provvedimenti tra leggi, decreti, circolari, interpelli e Accordi in sede di Conferenza Stato – Regioni, di cui alcuni di notevole rilevanza, che hanno modificato in modo sostanziale il D.Lgs. n.81/2008, e ridefinito alcuni profili applicativi.
Il quadro appare, quindi, complessivamente ancora più ingarbugliato e per questo motivo è molto positivo il lavoro svolto dagli esperti dell'Ispettorato che consente di avere uno strumento agile per una lettura sistematica della disciplina antinfortunistica più rilevante.
Sotto tale profilo è importante, quindi, fare una sia pur breve ricognizione delle principali novità in materia che interessano i datori di lavoro e che pongono maggiori criticità sul piano gestionale, iniziando con questo primo contributo dal riformato obbligo di valutazione dei rischi da campi elettromagnetici e le modifiche in tema di sorveglianza sanitaria.

Campi elettromagnetici: resta in chiaroscuro la valutazione dei rischi.
Per quanto riguarda i rischi da campi elettromagnetici il D.Lgs. n.159/2016, ha adeguato le disposizioni contenute nel capo IV del titolo VIII del D.Lgs. n.81/2008, alla Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013; si sperava, però, che con tale provvedimento si sarebbe risolta definitivamente l'annosa questione dei limiti dell'obbligo del datore di lavoro di valutare questa tipologia di rischi ma almeno dalle prime esperienze emersi sembra che così non sia.
Basti pensare, infatti, che non è del tutto chiara, ad esempio, la distinzione operata tra effetti sanitari ossia effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare, ed effetti sensoriali ossia disturbi transitori delle percezioni sensoriali e modifiche minori nelle funzioni cerebrali (art.207, c.1, lett. e, f, D.Lgs. n.81/2008).
Ciò incide direttamente sulla valutazione dei rischi dove, per altro, si registrano ulteriori criticità in ordine alle fonti di emissione da valutare che per altro sono le più svariate (es. telefoni cellulari; saldatrici, etc.); sotto tale profilo un grande aiuto sul piano operativo può essere certamente la “Guida non vincolante di buone prassi per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici” pubblicata della Commissione Europea nel mese di novembre 2014, che fornisce preziose indicazioni in merito.
Da rilevare, poi, che un'altra zona d'ombra riguarda la sorveglianza sanitaria; il novellato art. 211, c.3, del D.Lgs. n.81/2008, stabilisce ora che “I controlli e la sorveglianza di cui al presente articolo sono effettuati …in orario scelto da lavoratore”; questa nuova previsione rischia di creare non poche difficoltà per le aziende ma un dato certo che occorre rimarcare è che il giorno della visita lo stabilisce il medico competente in accordo con il datore di lavoro e non il lavoratore che, invece, può solo richiedere che il controllo avvenga ad una data ora compresa nell'orario di lavoro.

Controllo sanitario del lavoratori: cambiano le norme ma restano i problemi gestionali.
Un'altra significativa modifica che va segnalata nel testo aggiornato del D.Lgs. n.81/2008, riguarda la sorveglianza sanitaria e precisamente gli allegati 3A e 3B di tale decreto; bisogna ricordare con il D.M. Lavoro e P.S. 12 luglio 2016, il loro contenuto è stato modificato e mentre l'allegato 3A prevede gli elementi della cartella sanitaria e di rischio, il 3B stabilisce i contenuti e le modalità di trasmissione della comunicazione annuale all'INAIL dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori da parte dei medici competenti.
Innovazione di rilievo è la soppressione dell'obbligo della firma da parte del lavoratore sul certificato d'idoneità alla mansione; si tratta di una semplificazione nata con l'intento di favorire la diffusione di cartelle sanitarie informatiche ma che crea anche il rischio che il lavoratore potrebbe sostenere di non aver ricevuto la copia del certificato con tutto ciò che ne consegue sul piano del rapporto di lavoro.
Un'altra problematica, invece, si registra con le modifiche apportate alla citata comunicazione dell'allegato 3B: nel nuovo modello è previsto per tutti i fattori di rischio che deve essere specificato, oltre al numero dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e al numero dei soggetti visitati nell'anno di riferimento, anche il numero d'idoneità parziali e inidoneità; la criticità risiede nel fatto che nella comunicazione presentata per il 2016 lo scorso mese di marzo i dati sono quelli previsti dal “vecchio” allegato 3B in quanto l'applicativo web dell'INAIL non risultava aggiornato alle ultime disposizioni.
A ciò si aggiunge un altro profilo d'indubbio rilievo: tale comunicazione ha di fatto essenzialmente la funzione di orientare i servizi di vigilanza in materia (cfr. art. 13 D.Lgs. n.81/20089; pertanto è importante da parte dei datori di lavoro – specie di micro e piccole imprese – verificare, anche alla luce di quanto detto prima, che i dati trasmessi siano pienamente corrispondenti con quelli che emergono dalla documentazione aziendale obbligatoria e dallo stato effettivo delle condizioni di lavoro.

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