Rapporti di lavoro

Premi in benefit: istruzioni operative per correggere il sostituto che sbaglia la tassazione

di Matteo Ferraris

I principi generali sono chiari: la tassazione operata dal sostituto d'imposta è sempre in acconto ed è responsabilità del contribuente verificare che tutte le somme e i valori imponibili percepiti siano stati assoggetti a ritenuta e, conseguentemente che le ritenute siano state determinate correttamente. Con la risoluzione n. 67/E/2017 si chiarisce che anche le “non ritenute” devono essere oggetto di verifica e controllo da parte del contribuente.

È mero corollario del principio generale per cui la tassazione del sostituto d'imposta è sempre effettuata in acconto. Ma le “non ritenute” vale a dire le esclusioni o le esenzioni dall'Irpef applicate dal sostituto devono essere oggetto di attenta verifica in sede di dichiarazione dei redditi.

La struttura del reddito di lavoro dipendente prevede l'assoggettamento ad Irpef di somme e valori e l'esclusione da tale qualificazione di talune fattispecie secondo precise condizioni. Tale quadro normativo è stato arricchito dalla misura strutturale a favore della detassazione della retribuzione premiale per la produttività incrementale (prevista dai commi da 182 a 190 dell'articolo 1, legge n. 208/2015) e dall'opzione prevista dal comma 184 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 a favore della conversione dei premi.

La struttura del reddito di lavoro dipendente si propone, pertanto, ad intreccio: tassazione ordinaria versus tassazione sostitutiva (in presenza di particolari condizioni) versus switch se l'incasso del premio detassabile avviene in beni o servizi. Tale schema di tassazione si accompagna alla tassazione in forma separata nelle previsioni dell'articolo 17 del Tuir.
La questione posta all'attenzione dell'agenzia delle Entrate affronta proprio la nuova previsione normativa che consente l'esenzione da ogni forma di imposizione per la conversione in beni e servizi dell'incasso del premio detassabile.
Attraverso l'esercizio dell'opzione, la tassazione ridotta (10 per cento) sui premi percepiti viene annullata se il lavoratore intende incassare il premio sotto forma di benefit.

Come correggere gli errori del sostituto.
L'esenzione è riconosciuta dal datore di lavoro in presenza dei requisiti di detassabilità del premio. In assenza dei requisiti previsti per la detassazione e, conseguentemente, della conversione (switch) da “premio in denaro” a “premio in beni e servizi”, trova applicazione la regola generale che prevede la tassazione ordinaria dei benefit fruiti.
Qualora il sostituto d'imposta applicasse comunque l'esenzione (non considerando, ad esempio, i benefit già fruiti dal dipendente presso precedenti datori di lavoro e, quindi, eccedendo il limite assoluto agevolabile ovvero solo per errore), il dipendente è obbligato a correggere la dichiarazione proposta nel 730 precompilato.

La risoluzione chiarisce che nel modello 730/2017, l'importo dei benefit, risultante dal punto 573 della Certificazione Unica 2017, va indicato nel quadro C, rigo C4, colonna 3 (denominata “Somme imposta sostitutiva”). Lo stesso importo non va, pertanto, inserito nella successiva colonna 5 (denominata “Benefit”). Va ovviamente barrata la colonna 6 (denominata “Tassazione ordinaria”) del rigo C4, al fine di ricondurre a tassazione ordinaria l'intero importo esposto nella casella denominata “Somme imposta sostitutiva”, comprensivo del benefit.

Appare alquanto curiosa l'indicazione che impone la stessa modalità di correzione anche nel modello Redditi2017 attraverso l'indicazione nel quadro RC, rigo RC4, colonna 3 (denominata “Somme imposta sostitutiva”), barrando la colonna 6 denominata “Tassazione ordinaria” del medesimo rigo RC4. È un evidente intendimento di fare dialogare la CU2017 con il modello Redditi2017 ai fini del controllo formale, indicazione sicuramente utile per evitare ulteriori problemi in sede di liquidazione della dichiarazione
In astratto, però, si tratta di un appiattimento dell'adempimento dichiarativo a logiche di controllo informatico che riduce la funzione dichiarativa (tipico esercizio di dichiarazione di scienza) per cui dovrebbe essere pienamente sufficiente la mera dichiarazione dell'imponibile tra le somme a tassazione ordinaria.

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