Rapporti di lavoro

Le operazioni dei sostituti esonerate dall’F24 telematico

di Matteo Ferraris

Niente F24 per le operazioni più ricorrenti dei sostituti d'imposta. È quanto emerge da una lettura “in negativo” dell'elenco predisposto dall'agenzia delle Entrate per rendere ufficiali i codici tributo sottoposti ai nuovi vincoli normativi relativi alla compensazione.

L'articolo 3 del Dl 50/2017 ha introdotto una misura che limita le compensazioni da parte dei “titolari di partita Iva”; tra questi, vi sono imprese e professionisti in qualità di sostituti d'imposta. L'articolo 3, comma 3 della “manovrina” obbliga in modo generalizzato tutti i soggetti titolari di partita Iva, ad utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel) per effettuare la compensazione dei crediti fiscali (a prescindere dal loro importo) relativi:
• alle imposte sui redditi e alle relative addizionali,
• all'Iva,
• alle ritenute alla fonte,
• alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi,
• all'Irap, nonché
ai crediti di imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Da una prima lettura dovrebbero, invece, essere oggetto di compensazione con le nuove modalità le eccedenze di versamento delle ritenute e delle imposte sostitutive ex Dpr 445/1997.
Per tali crediti non è più consentito l'utilizzo dell'home banking. Sotto il profilo operativo, il blocco all'home banking potrebbe impedire alla banca di processare alcuni codici a credito ovvero si potrebbe incorrere “nel mancato riconoscimento della compensazione”.

A seguito del vincolo alla compensazione canalizzata, la risoluzione n. 68/E/2017 ha individuato i codici tributo compensabili solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.

L'elenco è strutturato riepilogando
- i codici canalizzati sui sistemi dell'Agenzia già prima dell'evoluzione normativa (allegato 1)
- i nuovi codici tributo a cui è stato esteso l'obbligo (allegato 2)

Con un ulteriore elenco (allegato 3), è gestita un'importante deroga. Sono, infatti, evidenziate le relazioni tra codici oggetto di compensazioni “interne” che l'Agenzia esclude dall'obbligo. L'Agenzia riafferma, infatti, un principio antico: la compensazione effettuata tra crediti e debiti della stessa natura non costituisce compensazione “esterna” (od orizzontale); alla luce della nuova regolamentazione, detti codici non scontano i nuovi vincoli anche se la compensazione è effettuata ricorrendo al modello F24.

Le operazioni dei sostituti: i temi aperti
La risoluzione 68/E/2017 ufficializza, poi, quanto anticipato al forum dei consulenti del lavoro: tra i codici “monitorati” non compaiono i crediti rimborsati dai sostituti a seguito della liquidazione del 730 e il “bonus Renzi” (articolo 1, Dl 66/2014 e articolo 1, commi 12 e ss., della legge 190/2014) perché tali codici non sono toccati dalla nuova normativa.
Le ragioni dell'esclusione rese esplicite dall'agenzia delle Entrate afferiscono alla natura del credito che, in tali fattispecie, assume la natura di recupero di somme anticipate dal sostituto d'imposta, sfuggendo così alle fattispecie soggette alla nuova normativa che interessa tra gli altri i crediti compensabili relativi “alle ritenute alla fonte”.

Da una prima lettura, avrebbero ben potuto essere oggetto di compensazione con le nuove modalità le eccedenze di versamento delle ritenute e delle imposte sostitutive ex Dpr 445/1997 per cui è stato previsto il recupero in compensazione con l'esposizione di un importo nel modello F24. Sotto il profilo operativo l'attività prevede la compensazione con i codici tributo introdotti con la risoluzione 13/E/2015.
Nei primi giorni a ridosso dell'innovazione, molti software hanno prudenzialmente bloccato le compensazioni di addizionali regionali destinati ad enti diversi o lo stesso recupero di irpef restituita anche a seguito di conguaglio di fine rapporto (con il codice tributo 1627).

Oggi possiamo, invece, affermare che la puntuale indicazione dei codici obbligati alla compensazione tramite i servizi telematici non coinvolge le operazioni tipiche dei sostituti d'imposta anche se, in attuazione dell'articolo 15, Dlgs 175/2014 queste comportano la compilazione della colonna “importi a credito compensati” del modello F24. Nel dettaglio, sono liberamente gestiti tramite home banking i codici tributo:
-“1631” denominato “Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”;
-“3796” denominato “Somme a titolo di addizionale regionale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”;
-“3797” denominato “Somme a titolo di addizionale comunale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”;
-“4731” denominato “IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta”;
-“3803” denominato “Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale”;
-“3846” denominato “Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730 - saldo”
-“1627” denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”;
-“1628” denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”;
-“1629” denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”;
-“1669” denominato “Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”;
-“1671” denominato “Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”;
-“1632” denominato “Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 12, c. 3, del TUIR”;
-“1633” denominato “Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 16, c. 1-sexies, del TUIR”;
-“1634” denominato “Credito d'imposta per ritenute IRPEF su retribuzioni e compensi al personale di cui all'art. 4, c. 1, D.L. n. 457/1997”.

Rammentiamo che il vincolo alla compensazione tramite servizi telematici è riservato ai titolari di partita Iva. L'obbligo coinvolge i codici tributo dell'allegato 2.
Per tutti i contribuenti, anche senza partita Iva, rimangono vigenti le norme secondo cui sono eseguiti tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate gli F24 a saldo zero per effetto delle compensazioni effettuate.

A complemento di informazione, ricordiamo che con la modifica dell'art. 37, comma 49-bis del Dl 223/2006, è stato esteso alle compensazioni orizzontali di tutti i crediti fiscali (a prescindere dal loro importo) l'obbligo del visto di conformità, originariamente previsto solo per le compensazioni di crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro; il comma 4 dell'articolo 3 del Dl 50/2017 prevede, poi, il divieto di utilizzo dei crediti di imposta per il pagamento delle sanzioni dovute nei casi di indebita compensazione.

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