L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Datore di lavoro agricolo

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Buongiorno, chiediamo se una srl il cui oggetto sociale sia lo svolgimento di attività agricola e il cui socio unico e amministratore non svolga personalmente attività di coltivazione del fondo possa comunque definirsi datore di lavoro agricolo e se detto socio unico e amministratore possa svolgere tramite la stessa o altra società attività di agriturismo in assenza della qualifica di coltivatore diretto.

L’imprenditore agricolo è colui che esercita una delle attività previste dall’articolo 2135 codice civile (come riformato dall'art. 1 del decreto legislativo 228/2001). Il datore di lavoro agricolo esercita la propria attività principalmente in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP). Poiché il gentile riferisce nel quesito di non essere coltivatore diretto, la società dovrebbe possedere la qualifica di IAP. La norma relativa è contenuta nell’articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 secondo la quale le società di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. A sua volta il decreto legislativo 101/2005 prevede che l'attività svolta dagli amministratori di società di capitali che operano nel settore agricolo sia idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale ove dedichino almeno la metà del proprio tempo lavorativo a tale carica e ne ricavino almeno la metà del proprio reddito di lavoro. Da notare che l’accertamento del possesso dei requisiti spetta alle Regioni (salvo eventuali verifiche svolte dall’Inps). Circa la possibilità di svolgere attività agrituristiche, stabilisce l’articolo 2 co. 1 della legge 96/2006 che “Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”. Pertanto appare possibile lo svolgimento, da parte della società di capitali, di attività agrituristiche. Si consiglia di fare riferimento alle specifiche legislazioni regionali per ulteriori particolari.

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