Rapporti di lavoro

Dal 1° luglio Dis-coll a regime con ampliamento di beneficiari e contribuzione

di Mauro Marrucci

L'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (Dis-coll) entra a regime nell'ordinamento dal 1° luglio 2017. E' quanto emerge dalle disposizione contenute nell'articolo 7 della legge 81/2017 ( Jobs act del lavoro autonomo) che ha inserito nell'articolo 15, del Dlgs 22/2015 i commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

L'indennità, istituita sperimentalmente con il Dlgs 22/2015 per il solo anno 2015, è stata prorogata per il 2016 dalla legge 208/2015 (Stabilità 2016) e, successivamente, fino al 30 giugno 2017, dalla legge 19/2017, di conversione del Dl 244/2016 (Milleproroghe).

Il nuovo comma 15-bis riconosce definitivamente l'istituto a una platea allargata di beneficiari, includendo oltre ai collaboratori coordinati e continuativi anche gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio - iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione - in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Ne continuano a rimanere esclusi gli amministratori e i sindaci.

Ai fini del riconoscimento della Dis-coll - come per il 2016 - viene meno la necessità della sussistenza dell'originario requisito contributivo-reddituale previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera c, del Dlgs 22/2015. I beneficiari quindi non dovranno più far valere nell'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata almeno pari ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

Per l'accesso alla Dis-coll pertanto i richiedenti dovranno unicamente:
a) essere in stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda relativa alla prestazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del Dlgs 150/2015;
b) far valere almeno tre mesi di contribuzione nella gestione separata Inps nel periodo intercorrente dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla predetta data di cessazione.

Come precisato dall'Inps con la circolare 74/2016 per il riconoscimento del sostegno reddituale in argomento non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni di cui all'articolo 2116 del codice civile non essendo usufruibile in caso di mancato versamento della contribuzione da parte del soggetto committente.

Il nuovo comma 15-bis stabilisce inoltre che i riferimenti all'anno solare (da intendersi quale periodo mobile di 365 giorni decorrente da un qualsiasi giorno del calendario) contenuti nell'articolo 15 del Dlgs 22/2015 devono essere letti quale “anno civile” (periodo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno).

Per finanziare la prestazione, a decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la Dis-coll, ma anche per gli amministratori e i sindaci seppure esclusi dalla prestazione, viene incrementata l'aliquota contributiva dovuta alla gestione separata per lo 0,51 per cento.
Con i commi 15-ter e 15-quater sono infine dettate disposizioni in materia di finanziamento e controllo della spesa.

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