Rapporti di lavoro

Contributi abbattuti sui premi ai lavoratori coinvolti alla pari

di Giuseppe Marianetti e Marco Strafile

Viene introdotta la decontribuzione sui premi collegati alla produttività, in un’ottica di rafforzamento delle agevolazioni riconosciute a tale tipologia di erogazioni.

Si ricorda brevemente che la normativa di favore già esistente prevede una tassazione sostitutiva al 10% sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Gli importi entro i quali è ammessa l’agevolazione sono pari per il 2017 a 3.000 euro annui, aumentati a 4.000 euro nel caso di partecipazione paritetica dei dipendenti all’organizzazione del lavoro; tale ultimo limite dei 4.000 euro è stato eliminato proprio con l’entrata in vigore del decreto 50/2017 a copertura della nuova decontribuzione.

Possono accedere a tale regime i dipendenti che nell’anno precedente la percezioni dell’erogazione premiale abbiano avuto un reddito di lavoro dipendente non eccedente 80.000 euro.

La norma introdotta dal decreto legge 50 (articolo 55) prevede per le aziende che coinvolgono pariteticamente i dipendenti nell’organizzazione del lavoro, la riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni premiali non superiore a 800 euro.

La disposizione, inoltre, prevede che sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore ed è corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.

Pertanto, con le modifiche apportate viene di fatto riconosciuto un ulteriore vantaggio consistente nel risparmio per il dipendente e per il datore di lavoro dei contributi dovuti sulla quota di retribuzioni di produttività erogate non eccedente il limite di 800 euro. In buona sostanza, il coinvolgimento paritetico dei lavoratori porta oggi non più un incremento della soglia utile alla detassazione a 4.000 euro (con un ipotetico vantaggio esclusivamente per il lavoratore), ma uno sgravio contributivo con conseguente riduzione del costo aziendale. Pertanto, nell’ambito dei massimi 3.000 euro detassati, 800 euro potranno avvantaggiarsi del regime contributivo di favore.

Come ricorda la relazione di accompagnamento al decreto, il coinvolgimento paritetico è riconosciuto qualora i contratti collettivi citati prevedano, in merito, strumenti e modalità «da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione» - con esclusione dei gruppi di semplice consultazione, addestramento o formazione - e la costituzione di «strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti».

Infine l’articolo 55, comma 2, stabilisce che la nuova disposizione opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (24 aprile 2017), mentre per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti e, segnatamente, l’incremento del limite di detassazione a 4.000 euro.

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