Rapporti di lavoro

Domanda per l’assegno emergenziale solo dopo il licenziamento

di Pietro Gremigni

Le domande di accesso all'assegno emergenziale a favore dei lavoratori del settore del credito licenziati, potranno essere presentate, da parte dell'azienda, solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dei soggetti per i quali si richiede il trattamento integrativo.

L'Inps col messaggio 2655 del 23 giugno 2017 illustra le novità contenute nella delibera del comitato amministratore del Fondo di solidarietà del credito recentemente emanata per integrare il decreto istitutivo.

Funzione dell’assegno emergenziale - Il Fondo di solidarietà del credito provvede all'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria. Si tratta di quei lavoratori licenziati a seguito di procedure di gestione degli esuberi e non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie.

Prestazione integrativa - Il Fondo provvede al riconoscimento, ad integrazione del trattamento di indennità Naspi, solo dopo che il lavoratore ha presentato domanda di disoccupazione, in modo da permettere di procedere alla stima dell'importo del finanziamento richiesto. La prestazione integrativa erogata, in base al decreto istitutivo 83486/2014, è pari:
a) all'80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile con un massimale pari ad un importo di euro 2.348 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a Euro 40.197;
b) al 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile con un massimale pari ad un importo di euro 2.645 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue da euro 40.197 a euro 52.890;
c) al 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile pari ad un importo di euro 3.702 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue oltre euro 52.890.

Contribuzione - Sempre in base al predetto messaggio viene chiarita la tempistica di versamento della contribuzione da parte de datore di lavoro. Il contributo dovuto da parte di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto 83486/2014, per finanziare l'assegno emergenziale, il cui ammontare è pari alla metà della prestazione, comprensiva della contribuzione correlata, dovrà essere versato entro 30 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro della delibera del Comitato amministratore di concessione dell'assegno emergenziale.

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